La seconda sezione del Tribunale Amministrativo di Palermo con sentenza depositata il 14.05.2012, ha respinto il ricorso presentato da una ditta che era stata esclusa dall'albo delle imprese di fiducia di un Comune, e a cui in seguito era stata revocata l'aggiudicazione definitiva di alcuni lavori, in quanto imputata per turbativa d'asta.
Il Comune in questione aveva indetto una gara di appalto, da aggiudicarsi mediante la procedura di cottimo fiduciario, avente ad oggetto i lavori di “Manutenzione straordinaria a contratto aperto della viabilità cittadina – (strade, marciapiedi, aree pubbliche e parapetti)”. La partecipazione alla gara era stata riservata esclusivamente alle imprese che, all’atto dell’indizione del bando e della successiva presentazione delle offerte, risultavano regolarmente iscritte all’albo delle imprese di fiducia del Comune stesso. La gara veniva vinta dall'impresa edile di fiducia Portelli Antonio.
Successivamente all'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto di gara, l'amministrazione appaltante scopriva che il titolare della ditta aggiudicataria era stato coinvolto nell'operazione Octopus che riguardava i reati contro la libertà degli incanti commesso nel 2003 ai danni del Comune. Pertanto l'amministrazione dopo aver escluso la ditta dall'albo delle imprese di fiducia, le revocava l'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto dell'appalto. Decisione questa che dava seguito alla direttiva comunale "percorso di legalità" atta ad escludere dall'albo di fiducia le imprese con carichi pendenti per determinati reati.
Il titolare della ditta impugnava i provvedimenti proponendo ricorso al Tar di Palermo, che lo ha rigettato ritenendolo infondato.
Per il Tribunale amministrativo infatti, la revoca dell'aggiudicazione, “è stata adottata – in via di autotutela – non per motivi di legittimità bensì per motivi di opportunità”. Anche se infatti non era stata accertata con sentenza irrevocabile la responsabilità penale del titolare, la circostanza che lo stesso era stato rinviato a giudizio per fatti penalmente rilevanti, a lui riferibili, in relazione a gare per l’affidamento di lavori nello stesso comune, “è più che sufficiente per giustificare appieno i provvedimenti di revoca impugnati”. Riguardo poi, la contestazione che i reati per i quali il titolare è imputato, “associazione a delinquere nella forma semplice”(art.416 c.p.) e “turbata libertà degli incanti”(art.353 c.p.), non erano ricompresi nella determina comunale che elencava le fattispecie penali ostative all’inserimento nell’albo delle imprese fiduciarie, il Tar di Palermo ha ritenuto illogico che la giunta, secondo il ricorrente, abbia voluto escludere determinati titoli di reato pertinenti con le aggiudicazioni dei lavori.
Per il Tar, dunque, il rinvio a giudizio per reati commessi contro il comune è stato, indubbiamente, più che sufficiente a creare sfiducia nei confronti dell'impresa e a legittimarne l'esclusione con la conseguente revoca dell'aggiudicazione definitiva.