Dallo scorso 15 maggio, gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e del Friuli-Venezia Giulia hanno avviato la sperimentazione delle comunicazioni telematiche via posta elettronica certificata, in relazione ai ricorsi notificati dal 7 luglio 2011.
È quanto previsto dal decreto Mef del 26 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012 n. 102.
L’articolo 39, comma 8, lettera a), del Dl 98/2011, intervenendo sull’articolo 16 del Dlgs 546/1992, relativo alle comunicazioni e notificazioni degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, ha aggiunto il comma 1-bis, in base al quale le predette comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della Pec. E' stato previsto che l'indirizzo Pec del difensore o delle parti venga indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Per la definizione delle regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l’individuazione delle Commissioni tributarie presso le quali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizioni in oggetto,si demanda un Dm Economia e Finanza. Con il decreto ministeriale in commento, pertanto, è stata data attuazione a tali previsioni normative.
La comunicazioni oggetto di trasmissione via Pec sono soltanto quelle effettuate dalle segreterie delle commissioni tributarie alle parti.
Nel caso in cui la comunicazione Pec non vada a buon fine per qualsivoglia motivo, le segreterie devono effettuare la comunicazione secondo le ordinarie modalità attuali previste dal su indicato articolo 16. Gli atti delle parti, invece, continuano ad essere notificati con i tradizionali mezzi, ovvero ufficiale giudiziario, consegna diretta, se consentita, oppure spedizione postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.
Il decreto prevede che i messaggi vengano trasmessi agli indirizzi Pec delle parti; per i professionisti abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie, tale indirizzo deve coincidere con quello comunicato all’ordine o al collegio, mentre, per le società iscritte nel registro imprese delle Camere di commercio, esso deve coincidere con quello indicato al momento dell’iscrizione. Per gli enti impositori, invece, l’indirizzo Pec a cui le segreterie devono inviare le comunicazioni è quello desumibile dal sito internet dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (Indice PA). Nell’ipotesi in cui le parti abbiano omesso ovvero indicato erroneamente l’indirizzo Pec nei propri atti difensivi, gli uffici di segreteria possono utilizzare direttamente quello rilevabile dagli elenchi delle società iscritte nel registro imprese, ovvero in quello dei professionisti abilitati o, infine, dall’Indice PA. L’eventuale variazione di indirizzo PEC deve essere comunicata all’Ufficio di segreteria della commissione tributaria e produce i suoi effetti dal decimo giorno successivo.
La comunicazione via Pec si considera perfezionata nel momento in cui viene generata, dal parte del gestore PEC del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna, producendo gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del Codice dell’Amministrazione Digitale. In particolare, quest'ultimo articolo stabilisce che la trasmissione del documento informatico via Pec equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
Le disposizioni, contenute in questo decreto, troveranno applicazione soltanto per le segreterie delle commissioni tributarie dell’Umbria e del Friuli-Venezia Giulia, ma, successivamente, con ulteriori decreti ministeriali, saranno gradualmente estese alle altre regioni.