Il tirocinio per l’abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate durerà diciotto mesi soltanto per chi ha cominciato la pratica dopo il 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del dl Cresci Italia che ha modificato le disposizioni in materia. Il fatto che il decreto non rechi norme transitorie consente di escludere che l’articolo 9, comma 6, del dl 1/2012 possa essere applicato in modo retroattivo.
E' quanto si legge nel parere redatto dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, con cui si risponde alla lettera del Consiglio Nazionale Forense in merito alle modalità applicative del c.d. "tirocinio breve".
Secondo il parere del Ministero non ci sarebbe alcun margine per l’applicazione del termine breve ai tirocini in corso prima dell’entrata in vigore del decreto "Cresci Italia" (convertito dalla legge 27/2012). Per i legali del Ministero della Giustizia, quando il legislatore ha voluto applicare retroattivamente le nuove disposizioni in materia di pratica professionale lo ha fatto espressamente, con norme transitorie ad hoc, come nel caso del Dpr 101/90, articolo 11, il regolamento sulla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato. Inoltre, si legge nel parere, il praticantato è organizzato in funzione della durata complessiva con una programmazione che punta a conferire al tirocinante la preparazione necessaria per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, per cui, a parere del Ministero, l’applicazione della novella ai praticantati in corso, finirebbe per creare disparità. E tra i paradossi che la retroattività della riforma potrebbe genere, l'ufficio legislativo cita il caso dell’articolo 1 del Dpr 101/90, che consente al praticante avvocato di sostituire la frequenza dello studio professionale con la frequenza di un corso post-universitario per la durata di un anno; in caso di applicazione retroattiva del "tirocinio breve" il praticante avvocato potrebbe sostenere l’esame dopo un periodo effettivo di tirocinio di soli sei mesi. Ancora, a parere del Ministero, la disposizione del dl 1/2012 modifica anche le modalità di svolgimento del tirocinio e dunque può valere soltanto per il futuro, in mancanza di opportune disposizioni di diritto intertemporale.
Ovviamente la presa di posizione del Ministero della Giustizia ha subito generato una raffica di polemiche.
In una nota, l’Unione Giovani Avvocati ha dichiarato come il Ministro della Giustizia Severino abbia in tal modo contraddetto la sua volontà iniziale di accelerazione del tirocinio dei praticanti avvocati. I giovani avvocati osservano che "se si ritiene utile abbreviare il tirocinio forense non si comprende perché non si debba dare questa possibilità, anche a chi lo ha iniziato prima della data fissata dal Ministero".
L'ultima parola spetta però agli ordini professionali.
Alcuni Consigli degli Ordini degli avvocati avevano già preso una chiara e condivisibile posizione prima del parere del Ministero. Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza ad esempio con delibera del 3 maggio 2012 ha disposto “con effetto immediato, che la durata del tirocinio ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica sia di 18 mesi, in luogo dei 24 sino ad oggi previsti”. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 9 maggio 2012 ha deciso “di ritenere applicabile a tutti i praticanti, anche a quelli iscritti antecedentemente alla data del 24.1.2012, la durata di diciotto mesi del tirocinio e conseguentemente ritenere applicabile, al momento del rilascio del certificato di compiuta pratica, il DL n. 1/2012”. Anzi, proprio il Consiglio dell'Ordine di Firenze aveva sottolineato che “una interpretazione restrittiva della norma, rappresenterebbe dei profili di dubbia costituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento perché si vengono a determinare casi di praticanti iscritti dopo il 24.1.2012 che riuscirebbero a sostenere l’esame di avvocato con un anno di anticipo rispetto a chi invece si è iscritto, anche solo di pochi giorni, prima di tale data, provocando quindi una discriminazione per l’acquisizione del titolo e conseguentemente per l’entrata nel mondo del lavoro”. Ed inoltre “la mancanza di una norma transitoria che disciplini i casi di quei praticanti già iscritti alla data del 24.1.2012 ma che completino la pratica in data successiva e la scelta legislativa della decretazione in via d’urgenza, depongono per una applicazione immediata della legge a tutti i tirocini in corso”. E sempre il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, proprio qualche ora fa, con una nuova delibera, ha coraggiosamente confermato il contenuto della sue precedente decisioni e, quindi, la durata di 18 mesi per i praticanti che ricadono nel periodo transitorio.
Ma cosa faranno adesso gli altri Ordini Professionali?