Il Tar Palermo, con sentenze nn. 1276 e 1277 del 19/06/2012 ha respinto tutti e tre i ricorsi proposti dall’ex Presidente della Provincia di Ragusa, dagli assessori provinciali e da alcuni consiglieri contro l’Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e contro il Presidente della Regione Sicilia Lombardo per l’annullamento del decreto dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 17 Servizio 5°/Elettorale del 19/3/2012 (nella parte in cui si riferisce alla Provincia regionale di Ragusa) con la quale è stata revocata l’indizione dei comizi elettorali per l’elezione del presidente delle province regionali di Caltanissetta e Ragusa e dei rispettivi consigli comunali.
I giudici amministrativi, dopo aver disposto la riunione di due dei tre ricorsi presentati, hanno ritenuto che il diverso rango dei provvedimenti impugnati di cui trattasi (legislativo la l.r. n. 14/2012 e amministrativo il d.a. n. 17/2012) determina ipso iure la prevalenza del primo sul secondo e quindi la legittimità (e finanche la doverosità) di procedere alla revoca del d.a. n. 13/2012, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo.
Osserva, inoltre, il Collegio che “il procedimento elettorale è un procedimento complesso caratterizzato da una pluralità di atti dei quali quello dell’indizione dei comizi elettorali costituisce solo il momento di avvio (produttivo del solo effetto di limitare l’operatività degli organi di governo dell’ente in prorogatio agli atti urgenti ed improrogabili); anche rispetto a tale procedimento non può che darsi attuazione alla regola generale dell’immediata applicazione al procedimento in corso della disposizione sopravvenuta, in ossequio dal principio tempus regit actum; segue da ciò che gli atti successivi all’indizione dei comizi elettorali (v. presentazione ed ammissione delle candidature, svolgimento delle elezioni, proclamazione e convalida degli eletti) dovendo realizzarsi nell’osservanza della disciplina vigente al momento in cui si perfezionano, non avrebbero comunque potuto compiersi una volta entrata in vigore la l.r. n. 14/2012“.
Il Tar ha inoltre rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti con riferimento alla norma contenuta nell’art. 1, c. 3, l.r. n. 14/2012, presupposto normativo del provvedimento impugnato. La difesa sosteneva infatti che in virtù delle norme costituzionali richiamate, della Carta europea dell’autonomia locale, e dello Statuto della Regione Siciliana, da un lato, le province non potrebbero essere soppresse, e, dall’altro lato, il riconoscimento dell’autonomia propria della provincia regionale, quale ente locale territoriale, implicherebbe il rispetto del principio democratico per il quale è necessaria una rappresentanza politica risultante da libere elezioni generali, il che sarebbe incompatibile con il commissariamento dell’ente disposto per legge.
I giudici osservano invece che innanzitutto “la l.r. n. 14/2012 non sopprime in alcun modo le province regionali, ma rinvia solo ad una legge successiva (da adottarsi entro il 31/12/2012) il riordino degli organi di governo delle stesse. D’altra parte, il principio democratico non risulta violato non solo perché la l.r. n. 14/2012 individua in una data oltremodo vicina (il 31 marzo 2013) il momento entro la quale cesserà il commissariamento e dovrà procedersi alla elezione dei nuovi organi provinciali, ma anche perché il rispetto di tale principio deve essere bilanciato con quello del tendenziale equilibrio dei bilanci e di contenimento della spesa pubblica cui dovrà ispirarsi il riassetto ordinamentale delle province (v. art. 1, c. 2, l.r. n. 14/2012 e art. 97, c. 1, Cost., come introdotto dalla l. cost. 20/4/2012, n. 1, in tema di equilibrio dei bilanci delle pp.aa.)“.
Legittima risulta pertanto la scelta del commissariamento dell’ente nelle more della sua riorganizzazione, non giustificandosi, al contrario, né il rinnovo degli organi scaduti, destinati ad essere rinnovati nuovamente a breve, per effetto dell’entrata in vigore della riforma sulle province, né una prorogatio degli organi in carica, soluzioni che implicherebbero entrambe, peraltro, un indubbio aggravio per la spesa pubblica.
Rileva, infine, il Collegio, ad abundantiam, che l’art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana, avente rango di legge costituzionale, recita: “Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”.
Di seguito, il testo della sentenza n. 1276/2012 del Tar Palermo
(…)
FATTO e DIRITTO
Con ricorsi notificati in data 10/4/2012 e depositati presso il T.a.r. Sicilia – sez. staccata di Catania in data 13/4/2012, la Provincia regionale di Ragusa, (quanto al ricorso r.g. n. 760/2012) e i sig.ri Antoci ed altri (quanto al ricorso r.g. 761/2012) hanno impugnato il d.a. 19 marzo 2012, n. 17, con il quale è stata revocata l’indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei presidenti e dei consigli provinciali delle Province regionali di Ragusa e Caltanissetta (indizione disposta con d.a. 6 marzo 1012, n. 13).
Vista l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, i ricorsi sono stati trasmessi al Presidente del T.a.r. Sicilia – sede di Palermo, ai sensi dell’art. 47, c. 2, c.p.a.
Con ordinanze presidenziali nn. 11/2012 e 12/2012, ritenuto che l’atto impugnato ha effetti diretti sull’intera circoscrizione del T.a.r. Sicilia, è stata ordinata l’assegnazione dei ricorsi per competenza al T.a.r. Sicilia – sede di Palermo.
Con successivi motivi aggiunti è stato impugnato il d.a. di nomina del Commissario straordinario della Provincia di Trapani, censurato per vizi di illegittimità derivata.
I ricorsi sono stati trattati alla camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 ed il Collegio ha ritenuto che attesa la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria potessero essere decisi nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e di ciò è stato dato specifico avviso ai difensori delle parti, sentiti nel corso della camera di consiglio.
Il Collegio ritiene preliminarmente di disporre la riunione dei due ricorsi, stante la loro evidente connessione oggettiva.
Sempre preliminarmente, rileva il Collegio che la legittimazione all’impugnazione deve intendersi sussistente in capo alla Provincia di Ragusa (ricorso r.g. 760/2012) e ai singoli ricorrenti, n.q. di elettori della Provincia stessa (ricorso r.g. n. 761/2012), titolari di un interesse differenziato rispetto allo svolgimento della tornata elettorale.
Nessun rilievo ha la prospettata qualifica dei ricorrenti nel ricorso r.g. n. 761/2012 quali esponenti di partiti politici asseritamente lesi dal mancato svolgimento delle elezioni quale espressione dell’attività politica, non solo perché la qualità spesa non è stata provata, ma soprattutto perché “la semplice titolarità di un interesse politico alla rimozione di un atto amministrativo non determina una situazione giuridica qualificante e differenziata che legittima all’impugnazione degli atti amministrativi” (cfr., in termini, T.a.r. Sicilia – Catania, sez. III, 22 dicembre 2009, n. 2194; T.a.r. Puglia-Bari, sez. III, 7 maggio 2007, n. 1254; T.a.r. Friuli Venezia Giulia-Trieste, 21 maggio 2005, n. 485).
Nel merito dei ricorsi il Collegio rileva quanto segue.
Con il primo motivo di entrambi i ricorsi (Illegittimità del decreto assessoriale impugnato per violazione del divieto di retroattività degli atti normativi e di quelli amministrativi – Violazione di ogni affidamento suscitato negli elettori della Provincia regionale di Ragusa in ordine allo svolgimento delle operazioni di rinnovo del Consiglio provinciale e di elezione del Presidente – Violazione del principio democratico e del carattere inderogabile del procedimento elettorale già avviato) si afferma che la l.r. 8 marzo 2012, n. 14 – che è stata posta a fondamento dell’impugnato provvedimento (d.a. n. 17/2012) – è entrata in vigore solo in data 16/3/2012, e quindi, in ossequio al principio di irretroattività degli atti amministrativi e normativi, non può porre nel nulla gli effetti del decreto di indizione dei comizi elettorali (d.a. n. 13/2012).
Ritiene, al contrario, il Collegio che il diverso rango dei provvedimenti di cui trattasi (legislativo la l.r. n. 14/2012 e amministrativo il d.a. n. 17/2012) determina ipso iure la prevalenza del primo sul secondo e quindi la legittimità (e finanche la doverosità) di procedere alla revoca del d.a. n. 13/2012, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo.
Osserva, inoltre, il Collegio che il procedimento elettorale è un procedimento complesso caratterizzato da una pluralità di atti dei quali quello dell’indizione dei comizi elettorali costituisce solo il momento di avvio (produttivo del solo effetto di limitare l’operatività degli organi di governo dell’ente in prorogatio agli atti urgenti ed improrogabili); anche rispetto a tale procedimento non può che darsi attuazione alla regola generale dell’immediata applicazione al procedimento in corso della disposizione sopravvenuta, in ossequio dal principio tempus regit actum; segue da ciò che gli atti successivi all’indizione dei comizi elettorali (v. presentazione ed ammissione delle candidature, svolgimento delle elezioni, proclamazione e convalida degli eletti) dovendo realizzarsi nell’osservanza della disciplina vigente al momento in cui si perfezionano, non avrebbero comunque potuto compiersi una volta entrata in vigore la l.r. n. 14/2012;
Con il secondo ed il terzo motivo di entrambi i ricorsi (Illegittimità dell’art. 1, c. 3, l.r. n. 14/2012, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 48, 51, 61, 97, 114, 117, c. 1 e per violazione degli artt. 14, lett. o), 15, 16 r.d. 15/5/1946, n 455, approvato con l. cost. 26/2/1948, n. 2) si sollevano questioni di legittimità costituzionale con riferimento alla norma contenuta nell’art. 1, c. 3, l.r. n. 14/2012 che ha costituito il presupposto normativo del provvedimento impugnato.
In particolare si afferma che in virtù delle norme costituzionali richiamate, della Carta europea dell’autonomia locale (firmata a Strasburgo il 15/10/1985 e ratificata dall’Italia con la l. n. 439/89), e dello Statuto della Regione Siciliana, da un lato, le province non potrebbero essere soppresse, e, dall’altro lato, il riconoscimento dell’autonomia propria della provincia regionale, quale ente locale territoriale (v. l.r. n. 9/86), implicherebbe il rispetto del principio democratico per il quale è necessaria una rappresentanza politica risultante da libere elezioni generali, il che sarebbe incompatibile con il commissariamento dell’ente disposto per legge.
Ritiene il Collegio che dette questioni siano manifestamente infondate.
Invero, si osserva innanzitutto che la l.r. n. 14/2012 non sopprime in alcun modo le province regionali, ma rinvia solo ad una legge successiva (da adottarsi entro il 31/12/2012) il riordino degli organi di governo delle stesse. D’altra parte, il principio democratico non risulta violato non solo perché la l.r. n. 14/2012 individua in una data oltremodo vicina (il 31 marzo 2013) il momento entro la quale cesserà il commissariamento e dovrà procedersi alla elezione dei nuovi organi provinciali, ma anche perché il rispetto di tale principio deve essere bilanciato con quello del tendenziale equilibrio dei bilanci e di contenimento della spesa pubblica cui dovrà ispirarsi il riassetto ordinamentale delle province (v. art. 1, c. 2, l.r. n. 14/2012 e art. 97, c. 1, Cost., come introdotto dalla l. cost. 20/4/2012, n. 1, in tema di equilibrio dei bilanci delle pp.aa.).
Deve pertanto ritenersi legittima la scelta del commissariamento dell’ente nelle more della sua riorganizzazione, non giustificandosi, al contrario, né il rinnovo degli organi scaduti, destinati ad essere rinnovati nuovamente a breve, per effetto dell’entrata in vigore della riforma sulle province, né una prorogatio degli organi in carica, soluzioni che implicherebbero entrambe, peraltro, un indubbio aggravio per la spesa pubblica.
Né sarebbe possibile disporre la prorogatio degli organi in carica con sospensione dell’indennità goduta (come prospettato dalla difesa dei ricorrenti e degli intervenuti) atteso che ciò comporterebbe la disapplicazione della previsione di cui all’art. 1, c. 3, l.r. n. 14/2012 (norma che richiama l’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali sul commissariamento) rispetto alla quale il Collegio ha ritenuto non fondata la prospettata questione di legittimità costituzionale.
Rileva, infine, il Collegio, ad abundantiam, che l’art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana (approvato con r.d.l. 15/5/1946, n. 455 e conv. con l. cost. 26/2/1948, n. 2), avente rango di legge costituzionale, recita: “Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.”. Detta norma attribuisce, evidentemente, una diversa configurazione all’assetto istituzionale sovracomunale rispetto a quello attualmente esistente e scaturito dalla l.r. 6/5/1986, n. 9 e s.m.i. che ha attuato la norma costituzionale solo apparentemente secundum legem nel momento in cui ha determinato l’organizzazione delle province nella Regione Siciliana, come nel resto dell’Italia, quali enti locali territoriali dotati di autonomia anche politica e non solo amministrativa e finanziaria.
Ritiene quindi il Collegio che le questioni di legittimità costituzionale devono essere ritenute manifestamente infondate e i ricorsi, per quanto sopra esposto, devono essere rigettati.
Ritiene, infine, il Collegio che, quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della novità delle questioni trattate, sussistano le eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c. per disporne l’integrale compensazione tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti della Provincia Regionale di Ragusa (nel ricorso r.g. n. 761/2012) e del Commissario straordinario della Provincia regionale di Ragusa, non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, ne dispone la riunione e li rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti della Provincia Regionale di Ragusa (nel ricorso r.g. n. 761/2012) e del Commissario straordinario della Provincia regionale di Ragusa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2012