Nelle scorse settimane, era stato lanciato "l'allarme blocco" nel mondo degli appalti pubblici, a causa dell'entrata in vigore della normativa di cui all’art. 357, comma 12 dpr 207/2010, ai sensi del quale le attestazioni rilasciate ex dpr 37/00 per alcune categorie di lavori (OG 10 e 11, opere impiantistiche, e le categorie specializzate OS 2,7,8, 12, 18, 20 e 21), “cessano di avere validità a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”.
E proprio per scongiurare questo rischio il Consiglio dei Ministri, riunitosi ieri pomeriggio a Palazzo Chigi, ha prorogato con decreto legge l’entrata in vigore delle disposizioni del codice degli appalti pubblici in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori e di garanzia globale di esecuzione.
Per la qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori la proroga è di 180 giorni. Si consente così alle stazioni appaltanti di terminare l’emissione dei certificati di esecuzione dei lavori eseguiti, evitando il blocco del mercato degli appalti.
Entro il medesimo arco temporale della proroga, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilirà con decreto modalità semplificate per la remissione dei certificati di esecuzione dei lavori.
Per le garanzie globali di esecuzione la proroga è di 1 anno. Si evita così il blocco delle gare per l’affidamento degli appalti di progettazione ed esecuzione di lavori di importo superiore ai 75 milioni di euro (“grandi opere”).
Nel link che segue, in esclusiva, il testo della bozza di decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri