“Nel caso in cui l’attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi”.
E’ quanto affermato dal Giudice del Lavoro di Modica che, con sentenza n. 206/2011, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo limitatamente alle domande relative al periodo precedente la data del 30 giugno 1998 (discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa stabilito dall’art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) ed ha, invece, accolto le pretese riguardanti il periodo lavorativo successivo a tale data.
Con tale decisione, il Giudice di Modica ha confermato un principio espresso fino a quel momento dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Tuttavia, di recente, si è assistito ad un mutamento di orientamento in materia.
Con alcune pronunce del 2012, le stesse Sezioni Unite hanno infatti sancìto il diverso principio secondo cui, in una fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e di fatto, il protrarsi di una vicenda oltre la data del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sulla medesima vicenda si pronuncino due giudici diversi, con conseguente possibilità di decisioni differenti in relazione ad un’identica domanda.
In altri termini, la circostanza che una vicenda si collochi in parte prima del 30 giugno 1998 ed in parte dopo il 30 giugno 1998, non può comportare una scissione della tutela giurisdizionale, certamente dettata da esigenze di organizzazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale, ma pur sempre inidonea a realizzare la concentrazione e l’effettività della tutela giurisdizionale.
Nei link che segue, la sentenza n. 3183/2012 della Corte di Cassazione