Consiglio di Stato: illegittima l’offerta non firmata

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 03699 del 21 giugno 2012, ha rigettato il ricorso presentato da un' ATI, che era stata esclusa da una gara per mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte del legale rappresentante della ditta capogruppo.

In precedenza il Tar Campania di Napoli, con sentenza n. 01495/2011, aveva accolto parzialmente l'appello della ditta ricorrente annullando il provvedimento impugnato di esclusione dalla stessa subito per la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte del legale rappresentante.

Non contenta la ditta ricorrente ha proposto ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata accolta la censura  relativa all'illegittima ammissione alla gara della ditta controinteressata.

La V sezione del Consiglio di Stato ha, invece, respinto il ricorso della ricorrente, accogliendo l'appello incidentale della controinteressata ed in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di primo grado.

Ad avviso dei giudici d'appello, corretto è stato l'operato della Commissione di gara che avendo rilevato che l'offerta tecnica risultava priva della firma del rappresentante legale della ditta capogruppo, l'aveva ritenuta non validamente presentata, per cui la stessa non era stata esaminata dalla Commissione, che aveva subito stabilito l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. in questione. Infatti, ha ritenuto il Consiglio che benchè l'offerta fosse inserita in apposita busta sigillata conformemente al disciplinare di gara, non aveva alcuna validità  in quanto l'offerta  non sottoscritta non è negozialmente imputabile ad alcuno. 

Ha rilevato inoltre, come tale offerta, fosse mancante di  uno degli elementi essenziali, richiesti dal bando, integrando così una causa di esclusione del concorrente dalla gara d’appalto.

Di seguito il testo della sentenza n. 3699/2012 del Consiglio di Stato

N. 03699/2012REG.PROV.COLL.

 

N. 02387/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2012, proposto da:
FERRANTE ROSARIA ASSUNTA, rappresentata e difesa dagli avv. Monica Tagliatatela e Giovanni Taglialatela, con domicilio eletto presso Giovanni Taglialatela in Roma, viale Castrense, n. 7;

contro

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V, n. 8854 del 29 dicembre 2009, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO GIURIDICO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SCOLASTICO SUBORDINATO;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Taglialatela;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la decisione n. 8854 del 29 dicembre 2009 il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, in parziale riforma della sentenza n. 9621 del 18 giugno 2004 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. V (che, accogliendo in parte, il ricorso proposto da Rosaria Assunta Ferrante aveva dichiarato nullo il rapporto di lavoro intercorso con il Comune di Santa Maria Capua Vetere, riconoscendo tuttavia ex art. 2126 C.C. il diritto alle differenze retributive ed alla regolarizzazione contribuiva, salva la prescrizione quinquennale, ai sensi sell’art. 2948, n. 4, C.C. della somme spettanti maturate prima del 3 febbraio 1990), ha ritenuto fondato il motivo di gravame concernente il mancato riconoscimento dell’indennità di fine servizio, per la quale non si era verificata l’eccepita prescrizione (respingendo invece il motivo relativo all’asserita erronea applicazione della prescrizione quinquennale sulle somme spettanti a titolo di differenze retributive).
2. Con ricorso notificato il 16 marzo 2012 l’interessata, ricordato che, malgrado la notifica in data 11 febbraio 2010 della citata decisione n. 8854 del 29 dicembre 2009, l’amministrazione comunale non aveva provveduto alla sua spontanea esecuzione, ha chiesto al Consiglio di Stato di voler disporre a tale fine la nomina di apposito commissario ad acta per la determinazione e liquidazione delle differenze retributive spettanti e dell’indennità di fine servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché per la regolarizzazione della posizione previdenziale mediante il versamento dei contributi previdenziali.
L’Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Il ricorso per l’ottemperanza è fondato e deve essere accolto.
4.1. L’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, 23 novembre 2007, n. 6018; 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512).
Detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (C.d.S., sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum” (tra le più recenti, C.d.S., sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2312; sez. V, 7 gennaio 2009, n. 10): di conseguenza in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel “decisum” della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459).
4.2. Ciò premesso in linea generale, la Sezione osserva che nel caso di specie non può dubitarsi che per effetto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. V, n. 9621 del 18 giugno 2004, parzialmente riformata dalla decisione di questa Sezione n. 8854 del 29 dicembre 2009, nonché per effetto di quest’ultima, il Comune di Santa Maria Capua Vetere è stato condannato: a) alla regolarizzazione previdenziale della posizione della ricorrente per l’intero periodo di servizio prestato; b) al pagamento per lo stesso predetto periodo delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto stabilito per la corrispondente qualifica dal CCNL, dal 3 febbraio 1990 al 31 maggio 1992; c) al pagamento dell’indennità di fine servizio, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
4.3, Come emerge dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente l’amministrazione intimata non ha integralmente adempiuto a tale obbligo; a tal fine infatti non può essere considerata sufficiente ed esaustiva la nota prot. 18804 del 26 maggio 2011 con cui la predetta amministrazione ha rappresentato di aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, essendovi stata sul punto puntuale contestazione.
Deve essere ordinato al Comune di Santa Maria Capua Vetere di dare piena, completa ed integrale esecuzione alla ricordata decisione della V sezione di questo Consiglio di Stato n. 8854 del 29 dicembre 2009 entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se precedente, della presente decisione, nominando, per il caso di persistente inadempimento, quale commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Caserta o suo delegato, cui l’interessata potrà rivolgersi direttamente facendo constare l’inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento.
Ai fini del calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria si dovrà tener conto dei principi richiamati nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 13 ottobre 2011.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Rosaria Assunta Ferrante per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione n. 8854 del 29 dicembre 2009 della V^ Sezione del Consiglio di Stato, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di S. Maria Capua Vetere di darvi esecuzione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se precedente, della presente decisione, nei sensi indicati in motivazione.
Nomina per il caso di ulteriore adempimento quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta o suo delegato, al quale la ricorrente potrà rivolgersi direttamente, una volta spirato il termine assegnato per l’adempimento.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che, in ragione della peculiarità della fattispecie e della pluralità di cause identiche decise nella stessa udienza odierna, si liquidano complessivamente in €. 500,00 (euro cinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
  
  
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione

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