Consiglio di Stato, no a discriminazioni ratione loci, si alla legittimazione ad agire degli Ordini professionali

Il principio di non discriminazione impone che tutti i potenziali offerenti siano posti in condizioni di eguaglianza e non consente, quindi, limitazioni di accesso al mercato “ratione loci”, ovvero in ragione dell’ubicazione della sede in un determinato territorio”.

Con questa motivazione la V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3469 del 13 giugno scorso, ha respinto il ricorso in appello proposto da un'amministrazione appaltante, dando conferma integrale alla sentenza n. 352/2011  del Tar di Potenza che aveva accolto il ricorso presentato da 3 ordini professionali avverso l'affidamento comunale di un incarico di progettazione, esecuzione e direzione lavori.

Gli ordini avevano contestato il criterio seguito dal Comune nel procedere all’invito alla procedura negoziata dei soli professionisti operanti nel territorio comunale, con l’unica eccezione dell’A.T.P. aggiudicataria.

La V sezione, riportandosi a quanto deciso in primo grado, ha respinto l'appello del Comune appaltante. Il massimo organo della giustizia amministrativa ha ritenuto infatti illegittimo il criterio seguito dall'ente nel procedere all’invito alla procedura negoziata dei soli professionisti operanti nel territorio comunale, in quanto configurante una violazione dei principi relativi alla non discriminazione ed alla par condicio di tutti  gli iscritti agli Ordini professionali relativi.  Ad avviso dei Giudici di appello, tale scelta, non supportata da un’indagine volta a verificare le professionalità più qualificate con riguardo all’oggetto della procedura, si è sostanziata in una limitazione territoriale aprioristica in contrasto con i principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi .

Respinta la censura del Comune che aveva provato a difendersi denunciando il difetto di legittimazione in capo agli Ordini professionali in ragione del contrasto sussistente tra gli interessi degli iscritti invitati alla procedura di selezione in questione e gli interessi degli altri professionisti rappresentati. Il Collegio ha difatti ritenuto che ogni Ordine è legittimato a reagire avverso i provvedimenti lesivi dell’interesse della collettività senza che assuma rilievo il vantaggio tratto dagli specifici professionisti iscritti. Al riguardo ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 3 giugno 2011, che ha riconosciuto la legittimazione degli Ordini ad impugnare gli atti delle procedure di evidenza pubblica quando l’interesse fatto valere sia quello all’osservanza di prescrizioni a garanzia della par condicio dei partecipanti, nonostante che in fatto dalla procedura selettiva sia stato avvantaggiato un singolo professionista.

Il Consiglio di Stato ha pertanto concluso per la piena legittimazione ad agire degli Ordini e per l'assoluta illegittimità della limitazione alla gara in ragione dell'ubicazione operativa-territoriale degli aspiranti concorrenti.
Appello respinto e spese compensate.

Nel link seguente, il testo integrale della sentenza n. 3469/2012 del Consiglio di Stato

Redazione

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