Dopo le prime indicazione fornite dall’Avcp con la deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012, atte a superare le difficoltà delle stazioni appaltanti a seguito delle disposizioni del decreto liberalizzazioni, arriva una temporanea soluzione al problema, dal decreto sviluppo varato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso. L‘art. 5, infatti, prevede che le tariffe professionali e la classificazione delle prestazioni di cui all’art. 14 della legge 143/49, potranno ancora essere utilizzate per determinare il corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria e per individuare le prestazioni professionali.
Trattasi di un ritorno temporaneo alle tariffe minime per il calcolo dei corrispettivi per le attività di progettazione oggetto di gara, per superare quella situazione di indeterminatezza venutasi a creare con ripercussioni negative sulla qualità delle prestazioni e sul rispetto della concorrenza. Infatti, a seguito delle abrogazione delle tariffe professionali, le stazioni appaltanti sono rimaste prive di riferimenti da utilizzare per stabilire l’importo da porre a base di gara, così come a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 legge 143/49, che stabiliva la classificazione per l’individuazione delle prestazioni professionali, è divenuto impossibile per esse procedere alla individuazione delle prestazioni oggetto degli appalti ai fini della richiesta dei requisiti di partecipazione alle gare che i professionisti devono dimostrare di possedere.
Il decreto sviluppo ha previsto come soluzione, che i parametri stabiliti dall’imminente decreto del Ministero della Giustizia per la liquidazione giudiziale dei compensi, in corso di emanazione, siano utilizzati come criteri di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base di gara nell’ambito dei contratti pubblici dei servizi di ingegneria ed architettura; altresì prevede che il medesimo decreto stabilisca anche la classificazione delle prestazioni per individuare la prestazione professionale.
Frattanto, fino all’emanazione del decreto ministeriale, ai sensi del decreto sviluppo, dovranno continuare ad applicarsi, come parametri, le tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto Liberalizzazioni e la classificazione contenuta nell’art. 14 della legge 143/49.