Il comune che intende spostare un agente di polizia municipale da un ufficio operativo a un altro impiego amministrativo, revocandogli pure l'assegnazione dell’arma, deve rispettare minuziosamente la legge 241/1990 e documentare adeguatamente le proprie determinazioni. Diversamente, ogni altra decisione potrà essere annullata dai giudici che potranno pure condannare l'amministrazione al pagamento delle spese.
Lo ha evidenziato il Tar Emilia Romagna, sez. II, con la sentenza n. 292 del 7 maggio 2012.
Il trasferimento forzato ad altro impiego di un operatore di polizia municipale è un fatto frequente e poco invasivo del decoro e del prestigio dell'agente. Cosa diversa è invece la revoca dell'assegnazione dell'arma. Questa determinazione in genere viene adottata a fronte di giustificati motivi che incidono sulle stesse capacità psico-fisiche dell'operatore. Viene invece letta, correntemente, come una sorta di punizione in tutti gli altri casi, specialmente se tutti gli operatori del comando sono assegnatari di arma per difesa personale.
Nel caso esaminato dal collegio un agente titolare della qualifica di pubblica sicurezza è stato disarmato e trasferito ad altro ufficio con due specifiche determinazioni, senza alcuna comunicazione preventiva. Alla base di queste decisioni, a parere dell'amministrazione, una vecchia condanna penale subita dal ricorrente il 22/10/1992, ancor prima dell'assunzione in servizio.
Contro queste disposizioni l'interessato ha quindi proposto ricorso al Tar ottenendo soddisfazione.
Innanzitutto trattandosi di un provvedimento discrezionale “lesivo in modo rilevante della posizione giuridica del ricorrente, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto comunicare al proprio dipendente l’avviso di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, onde consentirgli di partecipare al procedimento a cui era direttamente interessato”. Ma non basta. E' anche necessario che il comune motivi dettagliatamente il proprio iter logico a fronte di una serie di determinazioni così importanti. Nel caso in esame, infatti, l'unico elemento a sfavore dell’operatore è costituito da una vecchia condanna penale per un reato dichiarato estinto.
Di seguito, il testo della sentenza n. 292/2012 del Tar Emilia Romagna
N. 00292/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01429/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2011, proposto da:
Giampiero Rondini, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Ghedini e Filippo Quintiliani, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Bologna, via Montello n. 18;
contro
Comune di Cesena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Ghezzi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;
per l'annullamento
a)del provvedimento in data 28.09.2011, con il quale il comune di Cesena ha disposto la non assegnazione dell'arma all'Agente di Pubblica Sicurezza Giampiero Rondini, con ordine al medesimo di immediata riconsegna dell’arma al Comando del Corpo di Polizia Municipale; b) dell’ordine di servizio n. 5 a firma del Comandante del Corpo di Polizia Municipale del comune di Cesena del 28/9/2011, con cui veniva disposto che il ricorrente venisse assegnato al Nucleo Informatori – Educazione stradale con decorrenza immediata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, è stato impugnato il provvedimento in data 28.09.2011, con il quale il comune di Cesena ha disposto la non assegnazione dell'arma all'Agente di Pubblica Sicurezza Giampiero Rondini, con ordine al medesimo di immediata riconsegna dell’arma al Comando del Corpo di Polizia Municipale. L’interessato ha inoltre esteso l’impugnativa all’ordine di servizio n. 5 del 28/9/2011, con il quale il Comandante del Corpo di Polizia Municipale del comune di Cesena ne ha disposto il trasferimento al Nucleo Informatori – Educazione stradale con decorrenza immediata.
Il ricorrente deduce, a sostegno del gravame, censure rilevanti violazione dell’art. 6 del D.M. n. 145 del 1987, dell’art. 5 della L. n. 65 del 1986, dell’art. 43 del R.D. n. 773 del 1931 e, infine, dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, oltre che doglianze rilevanti eccesso di potere, sotto i profili di violazione del giusto procedimento, insufficienza e illogicità della motivazione, carenza dei presupposti, sviamento di potere ed ingiustizia manifesta, e rilevanti, infine, in relazione al secondo atto impugnato, illegittimità in via derivata rispetto al primo provvedimento.
L’amministrazione comunale resistente, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del 1/3/2012, la causa è stata chiamata ed essa, dopo che le parti sono state informate della possibilità di emissione di una sentenza nel merito ex art. 60 cod. proc. amm., è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento.
In particolare risultano fondate le censure rilevanti violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 e rilevanti eccesso di potere per insufficiente ed illogica motivazione.
Riguardo al primo punto, si osserva che, trattandosi di provvedimento comunale a carattere discrezionale e lesivo in modo rilevante della posizione giuridica del ricorrente (non assegnazione dell’arma da tempo e continuativamente in dotazione ad un agente scelto della Polizia Municipale), l’amministrazione comunale avrebbe dovuto comunicare al proprio dipendente l’avviso di cui all’art. 7 della L. n. 241 del 1990, onde consentirgli di partecipare al procedimento a cui era direttamente interessato, dandogli la possibilità di formulare, al riguardo, le proprie osservazioni.
Nella specie, poi, non si rileva la sussistenza di particolari esigenze di celerità ed urgenza tali da giustificare l’omissione dell’avviso e, comunque, tali esigenze non risultano evidenziate dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.
In relazione al secondo punto, si osserva che l’amministrazione procedente non ha assolto l’onere motivazionale di estrinsecare l’iter logico seguito per addivenire alla determinazione di non rinnovare l’assegnazione dell’arma al ricorrente e di trasferirlo ad altro servizio comunale.
Ciò in presenza, da un lato, di un unico elemento a sfavore, peraltro risalente nel tempo, costituito dalla condanna penale subita dal ricorrente in data 22/10/1992 (anteriormente, quindi, alla immissione in servizio quale agente di Polizia Municipale del comune di Bologna) perché dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73 comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e in presenza, dall’altro lato, di una carriera quale agente della Polizia Municipale vincitore di pubblico concorso, sviluppatasi senza elementi negativi dal 2002 al 2006 presso il comune di Bologna e dal 2006 fino ad ora presso il comune di Cesena, con assegnazione al medesimo dell’arma, in via continuativa dal 4/9/2003 fino all’adozione del provvedimento impugnato. Oltre a ciò, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto anche valutare, ancora in riferimento alla predetta condanna penale ex artt. 444 e 445 c.p.p., che in data 28/3/2002 il G.I.P. di Tempo Pausania ha dichiarato estinto il relativo reato (v. doc. n. 12 del ricorrente).
In relazione a tali fatti, risulta di conseguenza del tutto insufficiente ed irragionevole la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto essa si limita a dare rilievo unicamente alla citata condanna penale.
Stante l’accertata illegittimità del provvedimento di non assegnazione dell’arma principalmente impugnato, va accolta anche la censura di illegittimità in via derivata rassegnata dal ricorrente nei riguardi del consequenziale atto (ordine di servizio n. 5) di assegnazione del medesimo ad altro ufficio comunale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto, e, per l’effetto, sono annullati gli atti con esso impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.
Condanna il comune di Cesena, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre c.p.a. e i.v.a., tenuto conto della limitata complessità delle questioni esaminate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)