Gli amici a 4 zampe possono tranquillamente entrare nei parchi.
Il Tar Piemonte con sentenza 593/12 ha annullato infatti l’ordinanza sindacale n. 4 del 21.04.2011, in relazione alla parte che vietava “l’accesso ai cani anche se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche”.
L’ordinanza era stata prontamente impugnata da un’associazione di consumatori in quanto limitava la possibilità dei cittadini di passeggiare in compagnia dei propri cani in tutte le aree verdi pubbliche delle città, creando disagi sia a loro stessi che ai loro fedeli amici.
Il Tar Piemonte, dopo aver confermato la legittimazione ad agire della ricorrente in quanto associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei diritti di utenti e consumatori, iscritta nel registro di cui all’art. 137 D. Lgs. n. 206 del 2005 nonchè associazione nazionale di promozione sociale e, pertanto, legittimata ad intervenire ai sensi degli artt. 26 e 27 L. n. 383 del 2000, ha accolto il ricorso, rilevando un eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Dall’ordinanza si evince che il Comune ha considerato come la presenza dei cani nei parchi avrebbe potuto avere conseguenze dannose per la salubrità dei cittadini, oltre che creare un problema di decoro alla cittadina, a causa delle deiezioni degli animali non raccolte dai proprietari.
Tuttavia, ad avviso dei giudici amministrativi di primo grado, non essendoci dati o accertamenti medico-veterinari a supportare la decisione del comune di vietare l’accesso dei cani alle aree verdi, l’ordinanza appare viziata da eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria. Infatti, “L’esercizio del potere sindacale non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per la salute pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria”.
Il Tar ha ricordato, inoltre, che l’unico obbligo imposto dalla legge nella conduzione dei cani è quello di condurli al guinzaglio con l’obbligo di idonea museruola, quando si trovano nelle vie o in altri luoghi pubblici.
Pertanto, se il rischio alla salute pubblica denunciato dall’ordinanza è relativo alla mancata raccolta delle deiezioni dei cani da parte dei proprietari, il condivisibile giudizio del Tar è che il Sindaco anziché vietare l’ingresso delle incolpevoli bestiole avrebbe potuto potenziare il controllo della polizia municipale sanzionando i proprietari trasgressori irrispettosi degli ambienti pubblici.
Dunque assoluta libertà ai cani di passeggiare nei parchi pubblici..senza dimenticare però il guinzaglio e la museruola!!
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 13 giugno 2012, all'indirizzo http://www.leggioggi.it/2012/06/13/dalla-parte-dei-cani-il-tar-boccia-lordinanza-che-ne-vietava-lingresso-ai-parchi/