Modifica Art. 75, c. 3, Codice dei contratti pubblici

L'art. 26 dello schema di D.lgs concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al D.lgs 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del Testo Unico Bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, modifica l’art. 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).

 

Obiettivo di tale modifica è quello di eliminare la necessità dell’autorizzazione del MEF di cui all’art. 30 della legge n. 109/1994 (Legge Merloni) per il rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 (Testo Unico Bancario). I criteri per il rilascio di siffatta autorizzazione sono disciplinati con il Dpr 30 marzo 2004, n. 115 che subordina detta autorizzazione alla sottoposizione dell’intermediario a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo previsto dall’art. 161 (TUF). La modifica introdotta, oltre a semplificare il sistema, riflette la considerazione circa la superfluità dell’autorizzazione ministeriale, atteso che l’esigenza di garantire la affidabilità degli intermediari nel settore degli appalti pubblici appare già pienamente soddisfatta dal fatto che gli stessi sono sottoposti alla vigilanza della banca d’Italia e a revisione contabile da parte di società iscritte nell’albo dei revisori.

Il testo ha già ricevuto il parere da parte del parlamento e sarà approvato in via definitiva nel prossimo consiglio dei Ministri.

Nel link che segue, lo schema di modifica

Redazione

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