La Regione siciliana con la legge 23 marzo 2010 n. 6 ha introdotto “norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”( c.d. piano casa).
L'obiettivo prefissato è quello di rilanciare l'economia attraverso “misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico, nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio..”( cfr art. 1).
In questa prospettiva è stata, quindi, prevista una riduzione degli oneri concessori nella misura del 20 per cento.
Riduzione che è aumentata al 30 per cento nel caso di edificio destinato a prima abitazione, e del 50 per cento per le famiglie il cui nucleo è composto da più di cinque persone o se risultano aver a carico persone disabili.
Il problema che si pone ora è come calcolare gli oneri concessioni qualora il privato si sia impegnato ad eseguire, a scomputo degli stessi, opere di urbanizzazione.
L'art. 16, comma 2, del D.p.r. n. 380/2001 consente al privato di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione in alternativa al pagamento dei connessi oneri, con possibilità quindi di ottenerne poi lo scomputo da quanto deve pagare a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Tale facoltà, tuttavia, deve essere accettata dal Comune secondo le modalità e le garanzie dettate dal medesimo e previste in una convenzione o in un atto unilaterale d’obbligo.
L'ammissione allo scomputo costituisce, pertanto, oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell'Amministrazione.
In questa prospettiva, il privato proponente può ottenere lo scomputo solo a patto che l'Amministrazione abbia accettato espressamente le opere di urbanizzazione poste in essere.
L'Amministrazione può infatti imporre detti oneri di urbanizzazione qualora gli stessi rispondano ad esigenze della collettività.
Gli oneri prescindono infatti dall'esistenza o meno delle opere di urbanizzazione e vengono determinati indipendentemente sia dall'utilità che il concessionario trae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare le opere.
La partecipazione del privato a tali spese, quando ottiene la concessione a costruire, trova giustificazione nel beneficio, economicamente rilevante in termini di valore del suolo, che il privato medesimo riceve per effetto della costruzione.
Orbene, tenuto conto della nuova normativa applicabile (l.r. sic. n. 6/2010) viene da chiedersi: quali sono le modalità e i criteri che le Amministrazioni devono seguire per la determinazione degli oneri concessori?
Si è già detto che lo scomputo degli oneri di urbanizzazione e la sua misura devono essere espressamente previsti nella convenzione che l'Amministrazione stipula col privato.
Va ora aggiunto che la convenzione non può essere modificata unilateralmente né da parte del soggetto onerato, né dalla stessa Amministrazione.
Ed infatti, la determinazione degli oneri è il risultato di un calcolo materiale operato sulla base di parametri rigorosamente stabiliti dalla legge e dalle disposizioni applicative degli Enti territoriali competenti, che deve essere quantificato delle tariffe in vigore al momento del rilascio del titolo abilitativo.
Sulla base di queste premesse è da ritenere che i Comuni devono calcolare gli oneri delle nuove concessioni secondo quanto previsto dalla normativa “Piano Casa Sicilia”.
In ogni caso va fatto salvo il principio del "tempus regit actum".
Pertanto, se l'Amministrazione non ha ancora calcolato la quota di tali contributi, da un lato, gli stessi dovranno essere determinati sulla base delle norme vigenti del Piano Casa, dall'altro, se la quota è stata già determinata ( ovverosia prima dell'entrata in vigore della l.r. Sic n. 6 /2010) la stessa dovrà restare immutata.