Qualificazione imprese, in vigore il Decreto Legge “anti blocco”

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7-6-2012 il DECRETO LEGGE 6 giugno 2012, n. 73Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e  di garanzia globale di esecuzione. 

Di seguito il testo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

 

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni volte ad evitare  che  sia  limitata  la  partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori per le difficolta' di qualificazione connesse alla riemissione di un elevato numero di  certificati  di  esecuzione  dei lavori, in considerazione della piena operativita', a decorrere dall'8 giugno 2012, delle disposizioni del decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

 

 

Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di emanare disposizioni per  introdurre  una  proroga  di  un  anno  per l'operativita' del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine di consentire la prosecuzione  dell'attivita'  di  affidamento  delle grandi opere;

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 5 giugno 2012;

 

 

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

 

Emana

 

 

                        il seguente decreto-legge:

Art. 1

  1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16,  17,22, 24 e 25, del decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.

  2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.

  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, sentita l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui  al comma 1, sono stabilite modalita' semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le  procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

      

    

 

Art. 2

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 giugno 2012

                             NAPOLITANO

 

                                  Monti, Presidente del Consiglio dei

 

                                  Ministri

                                  Passera, Ministro delle

                                  infrastrutture e dei trasporti

 

 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

Redazione

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