E' ormai guerra aperta sul servizio idrico tra l'amministrazione comunale di Melilli e la Regione Sicilia.
Il 20 giugno scorso la III sezione del tar Catania ha infatti sospeso l'efficacia dell’ultimo decreto assessoriale, emesso nei giorni scorsi dall’assessore regionale, con il quale l’ing. Enzo Pietro Greco Lucchina era stato nominato commissario ad acta per costringere l'amministrazione a consegnare gli impianti della rete idrica al gestore del servizio idrico integrato Sai 8.
La nomina del commissario ad acta aveva fatto insorgere i dodici Comuni che non hanno consegnato gli impianti idrici e fra questi anche Melilli, che ha impugnato il decreto perché viziato nella procedura di nomina. L'amministrazione comunale lamentava infatti che la nomina non era stata preceduta dalla dovuta diffida da parte della presidenza della Regione al Comune. L'amministrazione ha così chiesto ed ottenuto la sospensione dei commissari nominati.
Di seguito, il testo del decreto n. 5968/2012 del Tar Sicilia, sezione Catania
N. 00598/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01491/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2012, proposto dal Comune di Melilli, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Catania, via Musumeci, 171;
contro
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Consorzio Ato S.I.I. di Siracusa, Gustavo N.Q. Cardaci, Enzo Pietro N.Q. Greco Lucchina;
nei confronti di
Sai 8 S.p.A.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del D.A.. n. 183/2012, del D.A. n. 184/2012, del D.A. n. 232/2012 dell' Assessorato regionale dell' Energia e dei servizi di pubblica utilità (di nomina del Commissario straordinarioDott Gistavo Cardaci) resi noti al Comune ricorrente col D.A. n. 924/2012, del medesimo Assessorato regionale, di nomina del Commissario ad acta in persona dell’Ing. Ento Pietro Greco Lucchina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che parte ricorrente lamenta tra l’altro, ai fini di illustrare il periculum in mora, “la coattiva sottrazione al Comune di Melilli della disponibilità degli impianti idrici che appartengono al demanio comunale”;
– che, in punto di fatto e di diritto, viene richiamata in ricorso la complessa vicenda sottostante ai decreti assessoriali impugnati ed in particolare l’illegittimità, statuita dal CGA con sent. n. 290/2011, della gara di aggiudicazione del servizio de quo alla SAI 8 S.p.a. (alla quale tuttavia dovrebbero essere oggi consegnati gli impianti del Comune ricorrente, nonostante sia ancora pendente il ricorso in Cassazione in ordine ad altra decisione del CGA, n. 19/2012, che ha dichiarato la perdurante efficacia del contratto nascente dalla gara come sopra ritenuta illegittima;
– che nel ricorso in esame vengono altresì prospettate questioni relative agli effetti delle clausole risolutive contenute nel contratto (cfr. art. 7) stipulato tra l’ATO SII di Siracusa e la SAI 8 S.p.a.;
Considerato che l’impugnato Decreto Assessoriale n. 924/2012 assegna al Commissario ad acta il termine di sessanta giorni (dalla notifica del decreto al medesimo Commissario) “per procedere alla consegna delle infrastrutture idriche, fognarie e depurative tutte al gestore del S.I.I. SAI 8 S.p.a.”;
– che la prima Camera di consiglio utile è quella del 18 luglio 2012 e che quindi l’istanza cautelare in esame, ai fini del mantenimento della res adhuc integra, può essere parzialmente accolta, ai soli fini della inibitoria al Commissario ad acta di porre in essere agli interventi di cui sopra, prima della predetta data;
– che può essere altresì accolta l’istanza della parte ricorrente di autorizzazione alla notifica del presente provvedimento a mezzo fax;
P.Q.M.
accoglie parzialmente l’istanza di misure cautelari provvisorie di cui in narrativa, nei sensi sopra specificati e fino alla data di trattazione collegiale dell’istanza cautelare medesima, nella Camera di consiglio del 18 luglio 2012.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Autorizza la notifica del presente decreto anche a mezzo fax.
Così deciso in Catania il giorno 21 giugno 2012.
Il Presidente
Calogero Ferlisi
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 21/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)