Con sentenza 3404/2012 dell'aprile scorso, il Tar Roma ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, su una controversia inerente le riduzioni ai trasferimenti statali imposte agli enti locali. Il giudice amministrativo ha ritenuto l'oggetto del contendere “una questione che non lascia spazio ad alcun potere discrezionale della P.A.”.
La pronuncia nasce dal ricorso presentato da un Comune siciliano che si è ritrovato, per effetto del d.m. 28 settembre 2011, a dover subire un taglio al contributo ordinario pari ad euro 6,47 per abitante.
Il Tar Roma, pur ammettendo la serietà e la gravità di tale riduzione, ha ritenuto la decurtazione prevista dal d.m. del 2011 direttamente applicativa dell’art. 2, comma 183, della legge finanziaria 2010, da ciò deducendo l'insussistenza di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione censurabile davanti al giudice adito. Stando così le cose, il Collegio ha deciso di concedere al Comune ricorrente il termine di tre mesi per riassumere la questione di fronte al G.O..
La sentenza, presto oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, non merita adesione per almeno due ordini di motivi.
Il primo attiene alla natura dei tagli ai trasferimenti statali.
Come è stato ampiamente dibattuto e documentato in sede di ricorso, la riduzione del contributo ordinario prevista dal d.m. del 28 settembre 2011 ha avuto l'effetto di causare gravi ed irreparabili danni all'erogazione dei servizi pubblici essenziali; più in particolare, in quella sede, sono state evidenziate le obiettive difficoltà del Comune nel garantire alla collettività la manutenzione delle strade comunali, nonché la corretta erogazione dei servizi socio-assistenziali.
Tale stato di cose, unitamente al coinvolgimento della pubblica amministrazione-autorità, costituisce un elemento fondamentale ai fini della determinazione della giurisdizione.
Come stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione IV, 05 ottobre 2004, n. 6489 va ravvisata la giurisdizione del G.A. in tutti quei casi in cui vi sia la “compresenza dei presupposti della inerenza della controversia alla materia dei pubblici servizi e del coinvolgimento della "pubblica amministrazione-autorità".
E' innegabile pertanto come ci si muova, nel caso di specie, all'interno di tagli ai finanziamenti che gravano sui servizi pubblici locali.
Ma non solo. Tali tagli risultano essere espressione della potestà affidata al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla legge finanziaria del 2010. Ne discende che le questioni riguardanti i trasferimenti statali che incidono su pubblici servizi e coinvolgono un'amministrazione nell'esercizio di un potere autoritativo appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A..
La decisione del Tar Roma non merita adesione anche sotto un diverso aspetto.
Non appare condivisibile, infatti, l'orientamento seguito dal Tar Roma secondo cui: se la la norma di legge affida alla P.A. un potere discrezionale si è in presenza di un interesse legittimo e, pertanto, la giurisdizione spetta al G.A; se, invece, la norma non lascia margini di discrezionalità, si è in presenza di un diritto soggettivo e, quindi, la giurisdizione è devoluta al G.O.
Detta tesi non può essere decisiva ai fini della giurisdizione, la quale, come stabilito dalla Cassazione a SS.UU. del 19 gennaio 2007, n. 1139, va determinata in funzione della causa petendi, “ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio”. Per individuare la causa petendi, occorre guardare al binomio cattivo uso del potere – carenza di potere e agli effetti che lo stesso ha sulla giurisdizione.
A tale proposito va ricordata la sentenza della Cassazione a SS.UU. del 4 luglio 1949, n. 1657, con la quale si è chiarito che quando vi è potere, ed esso è male esercitato, vi è giurisdizione amministrativa, quando vi è carenza di potere, vi è giurisdizione ordinaria.
Nel nostro caso, la legge ha attribuito all’Amministrazione il potere, ma questa lo ha esercitato male, per aver previsto nel decreto ministeriale – discostandosi dalla legge finanziaria – quali destinatari dalla riduzione del contributo ordinario, gli enti locali della Regione Siciliana.