Il Tar Lazio, con sentenza n. 4997/12 pubblicata lo scorso 1 giugno, ha bocciato l'affidamento diretto del servizio di comunicazione elettronica effettuato dal Ministero dell'Interno a favore di Telecom Italia S.p.A..
Il ricorso è stato proposto da Fastweb S.p.A., nota concorrente dell'aggiudicataria, la quale, lo scorso anno, illustrando al Ministero la propria capacità tecnica nel settore della telefonia e della comunicazione elettronica, aveva manifestato il proprio interesse ad essere invitata alle gare che in seguito sarebbero state bandite dall' Amministrazione.
Il 16 febbraio 2012 è stato pubblicato sul sito del Ministero l'avviso di aggiudicazione, mediante trattativa diretta a soggetto ivi non identificato e senza gara, il servizio di comunicazione elettronica del valore di 521.500.000,00 di euro.
A fronte di ciò, Fastweb, che ambiva ad aggiudicarsi il servizio scalzando la Telecom da anni aggiudicataria della fornitura, ha presentato ricorso al Tar Lazio chiedendo l'annullamento dell'affidamento.
Il Ministero si è difeso rilevando la mancanza di interesse della ricorrente in quanto, a suo dire, non sarebbe stata in grado di fornire all’Amministrazione tutti i servizi oggetto della procedura, non avendo dimostrato di essere in possesso dei requisiti di capacità necessari per eseguire il servizio affidato alla controinteressata.
Ma il Collegio del Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha ritenuto di accogliere il ricorso, rilevando preliminarmente che Fastweb S.p.A, invece, aveva interesse a contestare le modalità attraverso le quali si è giunti a sottoscrivere l’accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio, in quanto si riteneva in grado di erogare i servizi oggetto della procedura impugnata.
Il Ministero, inoltre, ha articolato nelle proprie difese di aver fatto ricorso ad una procedura di selezione consentita sia dal Codice dei Contratti (art. 57 lett. b) sia dalla direttiva europea 2009/81/CE (art. 28, par. 1, lett. e). Ma per i Giudici del Tar, invece, non sussistevano le condizioni previste dalle due normative per disporre l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Tale procedura, infatti, è consentita “qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato” (lett. b), comma 2 art. 57 Codice Appalti) e “qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato” (art. 28, par. 1, lett. e) direttiva 2009/81/CE).
Ad avviso dei Giudici del Tar Lazio, dagli atti depositati dall'amministrazione emergevano ragioni di opportunità (segretezza e sicurezza) e difficoltà nell’affidamento dei servizi ad operatori economici diversi da Telecom Italia S.p.A., ma non indiscutibili ‘ragioni tecniche’ che deponessero nel senso della indispensabilità o, comunque, della necessità di affidarli a tale Società. Pertanto, hanno ritenuto che tali dati di fatto e circostanze non intregravano “i requisiti e le condizioni fissate dalla legge per disporre l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, perché non integrano quelle specifiche ‘ragioni tecniche’ che inducono a ritenere che vi fosse un solo operatore economico (nella specie, Telecom Italia S.p.A.) in grado di garantire l’esecuzione dei servizi indicati”.
Il Tar ha così accolto il ricorso di Fastweb annullando l'affidamento diretto dei servizi di comunicazione elettronica a favore di Telecom Italia. Tuttavia, considerati i tempi e i profili tecnici necessari per espletare una procedura selettiva, nonché la necessita del Ministero di non interrompere i delicati servizi oggetto di affidamento, hanno dichiarato inefficace la convenzione quadro che regolamenta il servizio alla data del 31 dicembre 2013.
Rimandata, dunque, al 2014 l'emanazione della gara pubblica d'appalto per il conteso affidamento ministeriale.