Il Tar Veneto, con sentenza n. 502 depositata lo scorso 12 aprile 2012, ha annullato un'ordinanza emessa dal Comune di Salgareda che vietava l'ingresso ai cani in alcuni spazi della città.
Il Comune aveva emanato infatti lo scorso febbraio un provvedimento a tenore del quale “Ai proprietari o conduttori di cani è fatto divieto di farli accedere nelle aree di verde pubblico, in massima parte destinate al gioco dei bambini e individuate con appositi cartelli segnaletici”. L'ordinanza si aggiungeva alle disposizioni vigenti nella maggior parte dei Comuni italiani, sul corretto comportamento del padrone del cane nel rispetto delle regole di convivenza.
Tuttavia le note associazioni animaliste Lav e Earth nella sola parte in cui vieta ai cittadini di poter accedere coi cani nelle aree verdi del territorio comunale urbano.impugnavano il provvedimento
Il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso, osserva che il provvedimento “difetta di una congrua motivazione sulle ragioni di igiene pubblica che impongono l’estensione del divieto assoluto di accesso coi cani in tali aree verdi, non potendosi logicamente ritenere sufficiente la presenza in loco di bambini e potendosi al riguardo ipotizzare altri tipi di cautele, nel rispetto dei principi costituzionali”.
Non è la prima sentenza del genere in Veneto. Il Tribunale amministrativo già nel 2004 era intervenuto nell'ambito di una vicenda analoga. Anche il quel caso un'ordinanza comunale vietava l'accesso ai cani in determinate zone e anche in quel caso, il Tar aveva espresso il medesimo orientamento: “i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall’ordinamento – scriveva il giudice – vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città”. Una forma di discriminazione tra specie, come è stata definita dalle associazioni ricorrenti.
Di seguito, il testo della sentenza n. 502/2012 del Tar veneto:
N. 00502/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2012, proposto da:
Lav e Earth, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Giuseppe Sorrentino in Mestre, via Parco Ponci, 3/3;
contro
Comune di Salgareda, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 3 del 9/2/2012 emessa dal Sindaco del Comune di Salgareda (TV), nella sola parte in cui vieta al cittadini di poter accedere coi cani nelle aree verdi del territorio comunale urbano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il provvedimento oggetto del giudizio è impugnato nella sola parte che vieta ai cittadini di poter accedere coi cani nelle aree verdi del territorio comunale urbano;
ritenuto che siano fondati ed assorbenti i motivi n. 2 e n. 3, in quanto difetta una congrua motivazione sulle ragioni di igiene pubblica che impongono l’estensione del divieto assoluto di accesso coi cani in tali aree verdi, non potendosi logicamente ritenere sufficiente la presenza in loco di bambini e potendosi al riguardo ipotizzare diversi tipi di cautele, nel rispetto dei principi costituzionali invocati;
considerato quindi che il ricorso deve essere accolto, mentre le spese del giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore
Riccardo Savoia, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)