La Camera dei Deputati, nel dare il via libera lo scorso 25 luglio al Decreto Sviluppo (n. 83/2012),ha anche approvato, ad opera delle Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera, un emendamento al provvedimento, che precisa le modalità di esonero per l'appaltatore dalla responsabilità solidale con il subappaltatore.
La norma, riorganizzando in maniera favorevole al committente la disciplina della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ha previsto che in caso di appalto di opere o servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore di corrispettivi, ritenute fiscali dovute all'erario e Iva nell'ambito dei rapporti di subappalto. Tuttavia la responsabilità dell'appaltatore viene meno se verifica che tutti gli adempimenti in questione sono stati eseguiti dal subappaltatore. Per tale verifica l'appaltatore dovrebbe acquisire i documenti sull'avvenuto assolvimento degli obblighi tributari.
L'emendamento offre un'ulteriore scappatoia all'appaltatore: la documentazione può essere sostituita da un'asseverazione di un centro di assistenza fiscale o di un commercialista, consulente del lavoro, perito commerciale e ragioniere. In tale modo può svincolarsi dall'obbligo della responsabilità in solido con il subappaltatore.
Inoltre se quest'ultimo non prova di aver effettuato tutti i versamenti, l'appaltatore può sospendere il pagamento dei corrispettivi per l'appalto. Meccanismo simile a quello previsto per il committente che, prima di pagare l'appaltatore, dovrà verificare che questi abbia raccolto tutta la documentazione che attesta gli avvenuti versamenti, avendo altresì la facoltà di sospendere i pagamenti.
Prevista infine una sanzione tra i 5mila e i 200mila euro, per chi non rispetta tali regole.