Art. 413 c.5 cpc: si applica il criterio del luogo di effettivo svolgimento del lavoro, anche in caso di lavoratore distaccato

Una recente pronuncia del Giudice del Lavoro di Ragusa (n. 411/2012) ha deciso sulla domanda di trasferimento ex art. 33, c. 5 L. n. 104/1992 avanzata da una dipendente del Ministero della Giustizia, per ragioni di assistenza alla propria madre disabile.

Di particolare interesse è la questione preliminare sulla competenza del Giudice adìto, trovandosi la ricorrente – al momento della proposizione della domanda – temporaneamente distaccata presso la sede di lavoro nella quale la stessa chiedeva di essere trasferita.
Il Ministero resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice del Lavoro di Ragusa, sostenendo che competente a decidere della domanda di trasferimento del lavoratore distaccato sia il Giudice nella cui circoscrizione si trova l'ufficio al quale il dipendente è stabilmente ed organicamente assegnato, e non già quello in cui lo stesso risulti temporaneamente assegnato per effetto di un provvedimento di distacco.

Il Giudice di Ragusa ha disatteso la superiore eccezione: “…il chiaro disposto dell'art. 413 c.p.c., 5° comma (a tenore del quale “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”)…impone di valorizzare il criterio del luogo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, sia pure per effetto di distacco".

Come infatti chiarito dalla Cassazione, per “ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto” deve intendersi "la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni" (Cass. Civ., sez. lav., 15 ottobre 2007, n. 21562).
Ciò in quanto ratio della disposizione, posta a favore del lavoratore, è quella di “garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria” (Cass. Civ., sez. lav., 7 agosto 2004, n. 15344).

Valeria Battaglia

Laureata in Giurisprudenza, nel 2006, presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, entra in <a href="http://www.giurdanellaepartners.it/"> Giurdanella & Partners</a> nel Marzo 2010. Si occupa prevalentemente di diritto del lavoro (pubblico e privato) e diritto amministrativo.