Avvalimento, esclusione dalla gara se l’oggetto del contratto non è determinato

Il Tar di Napoli con sentenza n.  3194 del 4 luglio 2012 ha bocciato il ricorso proposto da un raggruppamento temporaneo di imprese  che chiedeva l'annullamento della nota protocollo con cui una stazione appaltante lo aveva escluso da una gara di servizi.

Nella fattispecie l’ATI ricorrente aveva partecipato a tale procedura producendo, unitamente a tutta la documentazione di gara, dichiarazione di avvalimento ai sensi dell’ art. 49, secondo comma, lettere a) e b) ma è stata esclusa dalla gara a causa della invalidità del contratto di avvalimento, avente oggetto indeterminato.

Ritenendo illegittima tale esclusione ha proposto ricorso al Tar competente il quale però con la sentenza su citata ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. I Giudici Amministrativi di Napoli hanno ritenuto che il requisito dell’esperienza pregressa rappresenta, nell’ambito dei servizi e delle forniture, quello che l’attestazione SOA è per gli appalti di lavori, vale a dire il principale elemento di qualificazione dell’impresa (C.d.S., sez. III, 15 novembre 2011, n. 6040).

Nel caso di specie nel contratto di avvalimento, prodotto agli atti di causa, nulla è detto in relazione alle risorse e all’organizzazione messe a disposizione dalla impresa ausiliaria alla società ricorrente con riferimento al predetto requisito di capacità tecnica e professionale. Inoltra nella dichiarazione ex art. 49 d.lgs. n. 163/06 resa all’amministrazione appaltante dalla società ausiliaria, quest’ultima si impegna genericamente a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione e per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il Tar campano ha osservato inoltre che, ai sensi dell’art. 88 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del d.lgs. 163/06 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, in modo determinato e specifico, e che, atteso il predetto parallelismo, lo stesso principio non può che valere anche per la dimostrazione del possesso, mediante avvalimento, dei requisiti di capacità tecnica e professionale negli appalti di servizi, quale nella specie una pregressa esperienza specifica nel settore dell’appalto per cui è causa;

Per questi motivi, il Tar Napoli ha ritenuto che la società ausiliaria non abbia dato valida dimostrazione in gara del possesso del requisito dell’esperienza pregressa generale e specifica richiesta dal disciplinare e dunque, essendo tale motivazione sufficiente a reggere il provvedimento di esclusione, ha respinto il ricorso.

Nel link che segue, il testo integrale della sentenza n. 3194/2012 del Tar Campania

Redazione

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