Il Tar di Catanzaro con sentenza 538/12 ha accolto il ricorso presentato da un raggruppamento temporaneo di professionisti con il quale veniva richiesto l'annullamento dell'aggiudicazione di un appalto nonché degli altri atti di gara.
Il ricorso si basava sulla circostanza che la stazione appaltante avrebbe violato l'art. 84 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000, per essere stata la Commissione di Gara nominata dalla Giunta Comunale, anziché dal competente Responsabile del Settore Urbanistica, e per essere stata attribuita la presidenza della stessa al segretario comunale anziché al responsabile del settore.
Tali comportamenti ad avviso del raggruppamento temporaneo non aggiudicatario, hanno violato il principio della separazione tra poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo, spettanti agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti.
I Giudici Amministrativi di primo grado chiamati a decidere sul ricorso, hanno ritenuto illegittima sia la nomina della Commissione da parte della Giunta Comunale sia la presidenza della stessa in capo al segretario comunale.
Ad avviso del Tar, dall'esegesi dell'art. 107 D. Lgs. n. 267 del 2000 si evince chiaramente che i dirigenti devono eseguire i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi nonché numerose funzioni con rilevanza esterna, essendo titolari non solo della gestione amministrativa, ma anche di quella finanziaria e tecnica, ed in tale ottica spetta a loro la competenza a presiedere le commissioni di gara e di concorso, le responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, e, di conseguenza, anche la nomina della commissione giudicatrice.
Il Tar ha poi precisato che per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come nel caso di specie, il Sindaco ha la possibilità di delegare, con provvedimento motivato, dette funzioni gestionali, ai responsabili degli uffici e dei servizi ma non può affidarli in capo all’intera Giunta, in sede collegiale, ma, eventualmente, soltanto in capo al componente dell’organo esecutivo, uti singulo.
Illegittima anche la nomina del segretario comunale a presidente della commissione. Ed infatti, il Tar ha precisato, che ai sensi dell'art. 84 d.lgs 163/2006 la commissione deve essere presieduta “da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente”. Il segretario comunale ha un mero rapporto organico con l'ente e non di servizio “per cui non può espletare altre specifiche funzioni, come la presidenza di una Commissione di gara o la direzione di un ufficio, in assenza di un'espressa previsione statutaria o regolamentare”.
Così decidendo ha accolto il ricorso annullando l'aggiudicazione e gli atti di gara impugnati.