La sola infondatezza delle giustificazioni basta a ritenere inattendibile l’offerta

Le giustificazioni debbono indicare puntualmente le economie di cui l'impresa dispone ai fini della realizzazione “sottocosto” del servizio richiesto. Queste, per poter essere ritenute fondate, non debbono risolversi in asserzioni meramente apodittiche, soprattutto se, come nel caso, le stesse vengano richieste dalla stazione appaltante nell'ambito del subprocedimento per la verifica dell'anomalia dell'offerta (art. 88, comma 7, Codice dei Contratti).

La giurisprudenza ha individuato gli elementi identificativi minimi in presenza dei quali si può affermare che il partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica abbia assolto all’onere di giustificare l’offerta economica presentata.
Secondo il Consiglio di Stato, 23 giugno 2010, n. 3962: “Le giustificazioni debbono consistere in elaborati più o meno completi, riportanti la scomposizione dell'offerta economica nelle varie voci che la compongono, i quali però, per essere ritenuti fondati, non debbono risolversi in asserzioni meramente apodittiche o fare generico riferimento a benefici fiscali o contributivi, a favorevoli condizioni di mercato, e così via, ma devono essere corredati da idonea documentazione giustificativa (contratti, impegni negoziali, fatture ecc. ..)”. Il controinteressato non ha invece indicato, come avrebbe dovuto, in maniera circostanziata ed analitica, le voci che compongono la sua offerta. Piuttosto, si è limitato a sostenere, ma solo in via di principio, la congruità dell'offerta, la consolidata esperienza nel settore oggetto di gara e la capacità di razionalizzazione dei tempi, senza fornire alcuna prova documentale a sostegno di quanto affermato.
Sul punto, è stato precisato che, nel corso del procedimento finalizzato alla verifica dell’anomalia dell’offerta, è sufficiente a suffragare una valutazione di inattendibilità dell’offerta l’accertamento dell'incongruità delle giustificazioni prodotte dall’interessato e, di conseguenza, delle sottostanti voci di prezzo dell'offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 18 settembre 2008, n. 4493). 

Carlotta Cannizzo

Dopo la Laurea in Giurisprudenza, nel 2004, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, un Master in "Distribuzione commerciale" e uno in "Lavoro e globalizzazione dei mercati", diventa componente dello studio <a href="http://www.giurdanellaepartners.it/"> Giurdanella & Partners</a> nel Novembre 2011. Si occupa in prevalenza di appalti e contrattualistica pubblica.