Il testo della spending review all'art. 1 (Riduzione della spesa per l.’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure) vieta all'amministrazione di inserire nei bandi limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. Infatti, i criteri di partecipazione alle gare dovranno essere tali da non escludere le piccole e medie imprese e saranno pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.
Stabilisce inoltre che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, mentre la realizzazione dagli stessi costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa. Tuttavia sei i contratti sono stati stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli, non sono considerati nulli.
Il testo inoltre impone alle amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
E' stata eliminata infine la possibilità delle amministrazioni di svicolarsi da Consip quando una convenzione non è disponibile o esaurita. In questi casi infatti, l'ente per effettuare una gara propria e rifornirsi, dovrà avere una motivazione urgente ed inoltre lo potrà fare solo attraverso piccoli contratti di durata limitata. Quest'ultimi cadranno in modo automatico non appena il bene tornerà disponibile sul catalogo degli acquisti centralizzato.