La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C.5341).
Il decreto-legge n. 73 del 2012, approvato definitivamente dall'Assemblea, interviene su alcune disposizioni dell'art. 357 del D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, al fine di prorogare ulteriormente l'entrata in vigore delle norme che disciplinano laqualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione. L'Allegato A del Regolamento, infatti, ha modificato talune categorie di opere generali (OG) e opere specializzate (OS) sulla base delle quali sono qualificate le imprese esecutrici di lavori pubblici (di importo superiore a 150.000 euro) mediante attestazione SOA (società organismi di attestazione autorizzati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento nel testo approvato dal Governo le proroghe dei termini previsti nel decreto sono volte a superare, mediante il prolungamento del periodo a loro disposizione, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nel riemettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie modificate dal Regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti con riferimento alle vecchie categorie, rilasciati nella vigenza della precedente normativa (D.P.R. 34/2000). In particolare, il decreto, al comma 1 dell'articolo 1, proroga di 180 giorni (fino al 5 dicembre 2012) i termini previsti dall’art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25. Il decreto dispone, inoltre, al comma 2 dell'articolo 1, la proroga di un anno (vale a dire fino all’8 giugno 2013) del termine di entrata in vigoredelle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 357, comma 5, che è obbligatoria per le grandi opere, al fine superare le difficoltà di mettere a punto tale sistema di garanzie.
Nel corso dell'esame al Senato è stato sostanzialmente modificato il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge introducendo una disciplina da applicare alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS8, che sono state modificate dal Regolamento. In particolare si consente l'utilizzo delle attestazioni rilasciate nella vigenza della precedente normativa nelle categorie delle opere precedentemente citate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle corrispondenti categorie modificate dal Regolamento OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7. Si prevede l'utilizzo dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati nella vigenza della precedente normativa ai fini della qualificazione nelle corrispondenti nuove categorie (cd. conversione automatica); anche per la categoria OG 11 (impianti tecnologici) rilasciata nella vigenza della precedente normativa viene prevista l’utilizzabilità ai fini della qualificazione nella corrispondente categoria di cui all'Allegato A del Regolamento a condizione di attribuire, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentualiindicate dalla norma, alle categorie OS3 (20%), OS28 (40%) e OS30 (40%). Lariemissione dei certificati di esecuzione dei lavori è prevista solo nei casi in cui l'impresa interessata abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale (il decreto specifica le tipologie di lavori per le quali può richiedersi la riemissione). Si prevede, infine, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall’art. 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.