A fronte di un procedimento civile pendente nel quale è stata impugnata una delibera della Consob con la quale l'organo aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie nei confronti di alcune società, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale su ben 3 articoli del D.Lgs. 104/2010 ( Attuazione dell'articolo 44 L.n. 69/09, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), confliggenti, a parere del giudice rimettente, con l'articolo 76 della Costituzione.
La Consulta, con sentenza n. 162/2012, depositata il 27 giugno scorso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 104/2010, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del Tar Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob.
Il giudice a quo osservava che “ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, il momento determinante per individuare la giurisdizione e la competenza è costituito da quello della proposizione della domanda, che nella specie cade in data 8 novembre 2010, date in cui erano già entrate in vigore le disposizioni…che attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del Tar Lazio , sede di Roma, la cognizione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori della Consob.“
La Corte costituzionale ha precisato, invero, che il Legislatore delegato non ha tenuto conto della giurisprudenza contraria delle sezioni Unite della Cassazione, superando, dunque, i limiti della delega che lo obbligavano "nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi", a tenere in considerazione la "giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori", nell’assicurare la concentrazione delle tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega (art. 44, commi 1 e 2, della legge n.69 del 2009).
La Consulta ricorda,in proposito, che "la Corte di Cassazione ha…sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni (art. 196 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) avverso le sanzioni inflitte dalla Consob ai promotori finanziari, anche di tipo interdittivo, spetta all’autorità giudiziaria ordinaria, posto che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 22 luglio 2004, n. 13703; nello stesso senso 11 febbraio 2003, n. 1992; 11 luglio 2001, n. 9383)".
La Corte Costituzionale prosegue citando altro orientamento: "Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto che, in punto di giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte dalla Consob, sussistessero precedenti giurisprudenziali nel senso della giurisdizione ordinaria, affermando da ultimo la giurisdizione del giudice amministrativo solo sulla base dell’insuperabile dato legislativo espressamente consolidato nell’art. 133 (materie di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 104 del 2010, che prevede testualmente che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (…) dalla Commissione nazionale per la società e la borsa» (Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011, n. 10287), vale a dire sulla base proprio delle disposizioni impugnate in questa sede".
Al contrario, prosegue la Consulta, in una precedente pronuncia, "lo stesso Consiglio di Stato aveva aderito all’impostazione della Cassazione, secondo cui doveva attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla Consob (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 novembre 2007, n. 6474; cfr. in precedenza, sezione VI, 19 marzo 2002, n. 4148)".
In definitiva, "La citata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale esclude che l’irrogazione delle sanzioni da parte della Consob sia espressione di mera discrezionalità amministrativa […] impedisce di giustificare sul piano della legittimità costituzionale l’intervento del legislatore delegato […] Di conseguenza, deve ritenersi che, limitatamente a simile attribuzione di giurisdizione, siano stati ecceduti i limiti della delega conferita, con conseguente violazione dell’art. 76 Cost.".
Dunque "Per le medesime ragioni sopra illustrate deve ritenersi affetto da illegittimità costituzionale anche l’intero articolo 4, comma 1, numero 19), dell’Allegato numero 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga le disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuiscono alla Corte d’appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla Consob, con la conseguenza che queste ultime disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere applicazione".