Cassazione: ATI, se la capogruppo fallisce, la mandante è legittimata ad agire

Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14789 del 4 settembre 2012, declarando che “il fallimento del mandatario determina lo scioglimento del rapporto di mandato. Pertanto, qualora si versi in tema di appalto di opere pubbliche stipulato fra imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.lg. 19 dicembre 1991 n. 406, legittima l'impresa mandante ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile”.
La vicenda riguardava la riscossione dell'Iva di rivalsa circa dei lavori pubblici eseguiti nell'ambito di un contratto di appalto tra un comune e un'Ati. La capogruppo era fallita pertanto l'impresa mandante aveva fatto ricorso direttamente contro il comune per la riscossione del proprio credito. L'ente contestava però la legittimità ad agire della mandante.
La Corte di Appello di Salerno aveva ritenuto la mandante legittimata a richiedere il pagamento in luogo dell'impresa mandataria sia perché a seguito dell'approvazione del collaudo, il mandato collettivo si era sciolto, sia perché il credito era relativo ad Iva di rivalsa. La Corte territoriale tuttavia aveva ignorato la circostanza del fallimento della mandataria senza accertare dunque se essa risultasse provata in giudizio.
La Cassazione, interpellata dal comune soccombente, pronunciandosi come sopra, ha ritenuto invece fondamentale la circostanza del fallimento dell'impresa capogruppo di un'ati ai fini della legittimità ad agire della mandante, pertanto ha cassato la sentenza rinviando per un nuovo esame sulla questione al Tribunale di Salerno. 

Nel link in basso il testo della sentenza della Suprema Corte

Redazione

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