“Si ha concessione quando l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l’onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull’Amministrazione”.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 4682 del 4 settembre scorso, ha chiarito nuovamente la differenza che intercorre tra appalto di servizi e concessione.
Nel caso di specie, l’Università degli Studi di Roma mediante una trattativa privata, aveva concesso ad una società l’attività di somministrazione di bevande e di altri prodotti a mezzo di distributori automatici nei locali dell’Università. Tale trattativa era stata impugnata da una società dinnanzi al Tar del Lazio sez. di Roma, che con sentenza n.9195/2006 accogliendo il ricorso, aveva considerato l’affidamento in questione come appalto di servizi al di sopra delle soglie di rilevanza comunitaria, tale così da non giustificare la scelta dell’Ateneo di procedere a una procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara.
In seguito all’appello proposto dall’Università, la questione è giunta al vaglio del Consiglio di Stato, il quale, al contrario di quanto affermato dai giudici amministrativi di primo grado, ha ritenuto che l’affidamento in questione fosse qualificabile come concessione di servizi la quale viene definita come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30” (art. 3, comma 12, D.lgs. n. 163 del 2006).
Ai fini della qualificazione della fattispecie come concessione di servizi, il massimo organo della giustizia amministrativa ha considerato la circostanza per cui il rischio della gestione del servizio è interamente in capo al soggetto affidatario, il quale – oltretutto – è anche tenuto a corrispondere un importo pecuniario piuttosto cospicuo in favore dell’Amministrazione, e dall’altro lato la circostanza che il servizio viene erogato non in favore della Università, ma della collettività di utenti universitari (studenti, docenti, personale).
Per cui, sulla base di ciò, ha ritenuto che nel caso in esame trovasse puntuale applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale “secondo cui si ha concessione quando l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l’onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull’Amministrazione (in tal senso –ex plurimis-: Cons. St., sez. V, 9 settembre 2011, n. 5068)”.