Noleggio con conducente in Ztl, decide l’Ue sui limiti italiani

 

Roma Capitale bocciata: il Comune non può blindare le Zone a traffico limitato (Ztl) imponendo agli Ncc "forestieri" inutili adempimenti per evitate la concorrenza "sleale" ai tassisti locali.

Il Tar Lazio, accogliendo con la sentenza n. 7516/12 il ricorso di Anitrav (Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori) ha annullato alcune norme contenute in una delibera dell’Assemblea consiliare della Capitale e in un analogo provvedimento del Campidoglio, sul presupposto che i documenti che essi chiedono di esibire ai Ncc sono in realtà di competenza di altre amministrazioni.

Quanto, poi, alle zone Ztl la facoltà di libero accesso si estende anche ai veicoli adibiti al servizio di Ncc, ovunque essi siano stati autorizzati.

In particolare, i giudici amministrativi ritengono che sia sproporzionato imporre ai conducenti "forestieri" di esibire il contratto di noleggio, essendo questo un obbligo superfluo e che finisce, tra l’altro, per violare la privacy del soggetto trasportato.

I giudici ritengono che l’Amministrazione capitolina abbia commesso “una violazione del principio di proporzionalità ed una violazione del principio di competenza.

Nella sentenza si legge in proposito “L’amministrazione comunale si è in pratica arrogata poteri e funzioni che non le sono mai stati attribuiti. Più in generale, le fonti normative di rango legislativo, non prevedono alcun obbligo di conservare in vettura l’attestazione dell’avvenuta presentazione all’amministrazione di certificati di idoneità fisica ed aggiornamento sulla sicurezza.

Inoltre – prosegue il Tar – un Comune non può, con proprio regolamento, gravare di oneri gli operatori provenienti da altri Comuni, a meno che tali oneri non abbiano un denominatore comune, previsto ad un più alto livello di governo territoriale, ovvero normativo.”

E non solo.

Secondo il Comune, le disposizioni impugnate tendono a promuovere la leale concorrenza tra i titolari di autorizzazioni rilasciate da Roma Capitale e quelle rilasciate da altri Comuni, a garantire la sicurezza stradale, ad abbattere l’inquinamento e a promuovere il rispetto degli obblighi contribuivi e fiscali.

Il Tar spiega che se il Ncc è stato autorizzato, pur da un Comune diverso da Roma Capitale, vuol dire che ha le carte in regola, pertanto i contestati “adempimenti… sono non solo errati (in quanto pertengono ad altra amministrazione) ma anche ultronei, essendo, i documenti relativi, già in possesso dell’amministrazione comunale che rilascia o rinnova la licenza, come richiesto dalla normativa di settore”.

Tra l’altro la concorrenza è una “materia trasversale” nell’ambito della quale “spetta allo Stato disciplinare gli aspetti di carattere generale e di rilievo macroeconomico”.

Non giova, invece, ad Anitrav contestare le convenzioni “al ribasso” per i taxi: esse servono a favorire gli utenti e sono controllate dall’amministrazione locale. Le compagnie di taxi potranno, pertanto, continuare a stipulare convenzioni scontate rispetto ai prezzi delle corse praticate in base ai tassametri.

Sui paletti posti dalla legge nazionale al Tar non resta, invece, che sollevare l’incidente comunitario.

Sarà, dunque, la Corte Ue a decidere sull’eurocompatibilità dei limiti posti dalla legge italiana al noleggio con conducente, verificando se sia o meno in contrasto con i principi di libertà di stabilimento l’obbligo in capo ai Ncc di iniziare e terminare il proprio servizio nel Comune che ha concesso la licenza e di avere, altresì, sempre in loco la rimessa ove far stazionare il veicolo durante le pause e al termine della giornata lavorativa.

Al riguardo, ad esempio, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l’imposizione, ai prestatori di servizi, di requisiti quali la disponibilità di una sede operativa in ogni provincia in cui viene esercitata l’attività, viola il diritto comunitario.

Qui la sentenza del Tar Lazio.

Redazione

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