Il Tar Lazio, con la sentenza n. 6970 dello scorso 26 luglio, ha richiamato l'attenzione sulle condizioni che devono necessariamente sussistere affinché si possa parlare di beneficio dell'inquadramento straordinario per il personale dipendente delle Unità sanitarie locali.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 207 del 1985, tale beneficio è imprescindibilmente subordinato alla verifica di tre condizioni:
– esistenza in organico, al 30 giugno 1984, del posto corrispondente all'incarico ricoperto e perdurante fino alla data di entrata in vigore della legge stessa;
– possesso in capo all'aspirante dei requisiti per l'ammissione al concorso per l'assunzione nel relativo profilo professionale;
– svolgimento di mansioni superiori e diverse dalla qualifica d'appartenenza in forza di atti formali di conferimento del relativo incarico.
Nella presente controversia, il punto che occupa maggiore rilievo attiene esclusivamente alla verifica se l'interessato, inquadrato al livello VII, collaboratore amministrativo, abbia effettivamente svolto le mansioni superiori rivendicate di vice direttore amministrativo, livello IX (quindi alla verifica della sussistente terza condizione).
Ai fini di condurre la verifica giudiziale, viene in rilievo il d.P.R. 7 settembre 1984, n. 821, recante le attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle usl, e nello specifico l'articolo 56, titolato “Vice direttore amministrativo”
L'articolo in questione indica le funzioni del vice direttore amministrativo.
Risultano essere tutte mansioni che presuppongono in capo al dipendente un alto grado di autonomia, inferiore solo a quella del dirigente. Inoltre tali connotati non possono di certo manifestarsi una tantum, ma devono poter essere correlati stabilmente alla prestazione lavorativa del dipendente.
Sulla base di queste considerazioni, il Collegio ritiene che: le mansioni svolte dal ricorrente non possono essere ricomprese nel livello superiore rivendicato, ed inoltre dal suo incarico non risulta affatto che il dipendente fosse adibito in via permanente alle mansioni superiori, potendo anzi essere ricondotto nell'alveo della prestazione correlata alla qualifica da lui stesso posseduta.
Qui il testo integrale della sentenza n. 6970/2012 del Tar Lazio