Responsabilità solidale negli appalti dopo il DL Sviluppo

 

Tutto è iniziato con il Decreto Legge Bersani 223/2006 che introdusse all'art. 35 comma 28 la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni. Tale norma quest'anno è stata modificata e sostituita dapprima dal Decreto Semplificazione Fiscale (D.L. 16/2012) e da ultimo dal Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012).

Il D.L. 16/2012 aveva esteso la responsabilità solidale anche sul committente aggiungendo inoltre tra gli adempimenti oggetto di responsabilità anche il versamento dell'IVA “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento"

Tuttavia questa nuova disciplina ha avuto vita breve, infatti il Decreto Sviluppo entrato in vigore ad agosto ha rivisitato l'intera norma, specificando quali sono le verifiche che l'appaltatore nonché il committente devono attivare per sottrarsi alla responsabilità solidale con chi ha effettuato i lavori. Ma la novità più importante è l'esclusione delle stazioni appaltanti dall'applicazione delle disposizioni e quindi la restrinzione del campo di applicazione al solo settore privato.

Infatti ai sensi del comma 28 ter aggiunto dal Decreto Sviluppo all'art. 35 D.L. 223/2006 "Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" .

Quindi è stato escluso il mondo pubblico, rappresentato dagli enti ma anche dalle società partecipate: le definizioni di riferimento sono quelle contenute all'articolo 32 del Codice dei contratti (decreto legislativo 163/2006), e di conseguenza l'esclusione riguarda anche i soggetti privati ma solo quelli che affidano i lavori contemplati dall'art. 32 del Codice dei contratti ( per es. i lavori a scomputo).

Pertanto il Decreto sviluppo ha agevolato le amministrazioni aggiudicatrici, preoccupate dalla versione del D.L. 16/2012 che introducendo la responsabilità solidale del committente, come abbiamo visto su, le gravava dell'onere di verificare la fedeltà fiscale e contributiva di appaltatori e subappaltatori.

Per gli appalti privati quindi le nuove disposizioni che hanno sostituito il precedente comma 28 dell'art. 35 D.L. 223/2006, prevedono cheIn caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

L'art. 13 ter del Decreto Sviluppo introduce anche il comma 28 bis secondo il quale “il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore”. E' prevista inoltre una sanzione per l'inadempimento del committente: “L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al richiamato comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore”.

Paola Zarzaca

Laureatasi in Giurisprudenza, nel 2011, presso l'Università degli Studi di Messina, diventa parte del team di <a href="http://www.giurdanellaepartners.it/"> Giurdanella & Partners</a> nel maggio 2012. Si occupa prevalentemente di contratti e appalti pubblici e cura le procedure di partecipazione a gare pubbliche.