Tar Catania, sì all’accesso al CV del vincitore di concorso interno

Il Tar Catania, con la sentenza numero 2097 dello scorso 5 settembre, ha riconosciuto ad un pubblico impiegato il diritto a prendere visione del fascicolo personale del collega che lo ha superato in graduatoria dopo il concorso interno all'ente.
Il dipendente del Comune di Villafranca Tirrena  arrivato secondo nel concorso bandito per un posto di responsabile dell'Ufficio tecnico dell'ente locale, ha chiesto di poter accedere al fascicolo personale del soggetto che era arrivato primo.
L'Amministrazione comunale aveva però negato l'accesso ritenendo che “mancava in capo al dipendente la motivazione circa l'interesse all'accesso, per genericità, visto che si chiedeva genericamente l'accesso al fascicolo personale di un'altra persona, e per difetto di legittimazione dal momento che non chiedeva gli atti relativi alla nomina del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, ma di visionare il suo curriculum”.
Inoltre l'Amministrazione riteneva che, trattandosi di posizione organizzativa, andava conferita intuitu personae, e che pertanto restava salvo il potere discrezionale del sindaco e quindi dell'Amministrazione stessa.
Il dipendente si è così rivolto ai giudici amministrativi, i quali hanno disposto:

– l'obbligo per il Comune di mostrare il fascicolo personale del vincitore, anche “se, in relazione all'interesse manifestato, limitatamente ai documenti che abbiano influenza sul provvedimento di conferimento della posizione organizzativa, in ciò ricompresi anche i titoli curriculari ai fini di tale conferimento”;

ed inoltre che:

– nel nostro ordinamento le ipotesi di attribuzioni di incarichi intuitu personae costituiscono un'eccezione al sistema, essendo limitate (per ciò che attiene il caso specifico), agli incarichi di diretta collaborazione con il livello di indirizzo politico, vale a dire “…quelli di maggiore coesione con gli organi politici…”

Nel caso in questione trattandosi di posizioni organizzative, essendo le stesse collocate nell'ambito della struttura burocratica gestionale e non invece legate da un rapporto di coesione con il livello di indirizzo politico, non si può ritenere che il loro conferimento si fondi “…su valutazioni personali coerenti con l'indirizzo politico del Sindaco…”.
Sulla base di queste motivazioni i giudici accolgono il ricorso del ricorrente, consentendo l'accesso ai documenti amministrativi come da lui richiesto.

 

Qui il testo integrale della sentenza n. 02097/2012 del Tar Catania

Redazione

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