La seconda sezione del Tar di Firenze, con sentenza n. 1462/12, ha accolto il ricorso presentato da una società per l'annullamento dell'affidamento del servizio di noleggio impianti per intercettazioni, adottato dalla Procura della Repubblica di Firenze.
Nella fattispecie, nel 2009 la società ricorrente aveva partecipato alla procedura di gara indetta dalla Procura per il noleggio di tali impianti, terminata con l'aggiudicazione del servizio alla ditta controinteressata. Approssimandosi la scadenza del relativo contratto di aggiudicazione, la ricorrente aveva manifestato alla Procura la volontà di partecipare alla nuova gara per l’assegnazione del medesimo servizio, apprendendo poi in modo informale che la Procura aveva invece affidato nuovamente il servizio alla controinteressata con una semplice proroga del contratto stipulato in precedenza.
La società pertanto ha presentato ricorso al Tar di Firenze contestando il rinnovo di tale contratto che, a suo dire, violava la normativa in materia di evidenza pubblica frustrando la sua aspettativa di poter concorrere per l’aggiudicazione di un servizio per cui vantava una notevole esperienza.
La Procura si è difesa affermando la legittimità della propria condotta in quanto già l’originario contratto prevedeva la possibilità di una proroga “secondo le determinazioni normative in corso di definizione”. Tale riferimento implicito nel contratto sarebbe all’art. 2, comma 82, L. 244\2007 che prevede l’attuazione di un sistema unico nazionale delle attività di controllo delle comunicazioni per il quale non sono stati emanati i provvedimenti attuativi. Per la Procura l'attesa di tale normativa di attuazione giustificherebbe la proroga del contratto.
Il Tar di Firenze, invece, con la sentenza di cui sopra, ha affermanto che “in attesa della realizzazione di un sistema più razionale di gestione del servizio intercettazioni, quale quello prefigurato dal comma 82 dell’art. 2 L. 244/2007, ci si deve rifare alle regole generali in materia di evidenza pubblica iscritte nel codice degli appalti, effettuando le gare, con la procedura di cui all’art. 57 D.lgs. 163\2006 tutte le volte che c’è di rinnovare un’assegnazione per scadenza del contratto stipulato in precedenza”.
Pertanto, accogliendo il ricorso della società ricorrente, ha stabilito che non essendosi la Procura della Repubblica di Firenze attenuta a queste regole, il contratto stipulato in regime di proroga deve essere annullato dovendo l’amministrazione procedere a rinnovare la gara.