Il Consiglio di Stato, V sezione, con sentenza n. 4785 del 10.09.2012, si è pronunciato riguardo la valutazione della congruità delle offerte effettuata dalle stazioni appaltanti in sede di gara.
Il caso sottoposto all'esame del collegio riguardava una gara pubblica per l’affidamento del servizio di accoglienza e traduzione presso le sedi degli uffici anagrafici del comune di Torino. La seconda classificata alla procedura dopo aver denunciato già in primo grado (ricorso respinto dal Tar Torino, sentenza n. 04370/2010) l'illegittimo scostamento delle offerte presentate dalle cooperative aggiudicatrici dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro nonché l'illegittimo inquadramento del personale da impiegare in categorie inferiori rispetto a quelle corrette, chiedeva l'accoglimento delle proprie censure al Consiglio di Stato.
Il Collegio esaminando la vicenda ha rilevato che l’Amministrazione comunale dopo aver richiesto alle cooperative aggiudicatarie di fornire adeguate e puntuali giustificazioni su tutti gli elementi fondamentali delle offerte stesse, aveva ritenuto quest'ultime congrue. Appurato ciò, il supremo organo della giustizia amministrativa ha richiamato il principio consolidato dalla giurisprudenza secondo il quale “Il giudizio positivo sulla congruità dell'offerta non abbisogni di una motivazione puntuale ed analitica, in quanto le giustificazioni presentate dall’offerente quando siano adeguate possono costituire per relationem la motivazione del provvedimento”.
Dunque il giudizio di anomalia dell’offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica solo ove si concluda in senso negativo; mentre, in caso positivo, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate.
In merito alla fattispecie, il Collegio ha rilevato, inoltre, come il capitolato di gara non prevedesse alcuna specifica categoria di inquadramento del personale da impiegare nel servizio, né particolari requisiti per gli operatori, lasciando alle imprese concorrenti la più ampia discrezionalità.
Pertanto, ad avviso della V sezione del Cds che ha esaminato la vicenda, attesa la natura del servizio oggetto dell’appalto, l’inquadramento effettuato dalle cooperative aggiudicatarie del proprio personale nelle categorie B e C risulta corrispondente alle categorie previste per il servizio in questione. Appello respinto.
Qui il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato N. 04785/2012