La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37713 del primo ottobre scorso, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino che era stato condannato per aver eseguito senza permesso di costruzione lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, creando all'interno del fabbricato stanze e strutture ex novo, e ponendo così in essere un intervento di nuova costruzione.
La Cassazione ha ricordato che le cosiddette opere interne, non più previste nel D.P.R. n. 380/2001, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, quando comportano aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici o mutamento della destinazione d'uso, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruire.
Invece, la ridistribuzione degli spazi interni che non comporta aumento della superficie calpestabile, realizzazione di unità immobiliari autonome o mutamento della destinazione d'uso, non è sottoposta al permesso di costruire.
Nel caso di specie, non veniva mutata né la destinazione d'uso dell’unità immobiliare, né veniva alterata la superficie iniziale, né venivano realizzati aumenti volumetrici, né tanto meno aumentava il numero di unità immobiliari autonome.
Per tali ragioni, pertanto non era necessario il permesso di costruire.