L’e-procurement per razionalizzare la spesa pubblica

Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale, per la sua esecuzione, si avvale di Consip S.p.a.
Attraverso il MEPA le Amministrazioni registrate ed abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, beni e servizi offerti da fornitori a loro volta registrati ed abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. La registrazione e l’abilitazione sono interamente telematiche e le relative procedure sono contenute nel portale acquistinretepa.it.
Il mercato elettronico, dunque, consente alle P.A. di effettuare acquisti telematici da un contraente scelto per via elettronica. In particolare, le Amministrazioni possono procedere all’acquisto dei beni e servizi necessari o attraverso un ordine diretto (acquisto di una o più offerte disponibili nel catalogo prodotti del fornitore) o per mezzo di una richiesta di offerta (invito ad offrire rivolto ai fornitori selezionati).
L’articolo 7, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94 (c.d. “prima” spending review), modificando il comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha riformato la materia sotto due profili: procedura di acquisto ed amministrazioni coinvolte nel sistema di e-procurement.
Riguardo al primo punto, il comma 450 della legge finanziaria 2007 stabilisce: “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”.
Mentre la formulazione originaria prevedeva che per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario le suddette amministrazioni fossero tenute a fare ricorso al MEPA di cui all’articolo 11, comma 5, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 – il Ministero dell’economia e delle finanze e il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi di proprie strutture e concessionarie, predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla realizzazione di un mercato elettronico della pubblica amministrazione, e curano l’esecuzione, anche attraverso l’affidamento a terzi, di tutti i servizi informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del mercato stessooggi le amministrazioni statali centrali e periferiche, con le eccezioni viste, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni disciplinato dall’articolo 328, comma 1, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti.
Riguardo al secondo profilo – quello relativo alle amministrazioni coinvolte nel sistema di e-procurement – la prima spending review ha esteso a tutte le restanti amministrazioni pubbliche l’obbligo di ricorrere, per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, alternativamente al Mepa o agli altri mercati elettronici previsti dall’art. 328 del citato Regolamento.
Il nuovo comma 450 della legge finanziaria 2007 prevede:
Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”.
Già da luglio scorso, quindi, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono obbligate a ricorrere o al MEPA o al mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante o a quello dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’art. 33 del Codice dei Contratti.

Carlotta Cannizzo

Dopo la Laurea in Giurisprudenza, nel 2004, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, un Master in "Distribuzione commerciale" e uno in "Lavoro e globalizzazione dei mercati", diventa componente dello studio <a href="http://www.giurdanellaepartners.it/"> Giurdanella & Partners</a> nel Novembre 2011. Si occupa in prevalenza di appalti e contrattualistica pubblica.