Reiterazione contratti a termine nella scuola: no alla class action

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 8142 del 26 settembre scorso, ha stabilito che non può essere fatta oggetto di class action la mancata adozione da parte dell'amministrazione scolastica di interventi atti ad impedire la reiterazione dei contratti a termine, così come previsto dalla normativa comunitaria.
Ciò perché, affinché possa esperirsi un'azione collettiva (ex articoli 1 e 3 del d.lgs. 198/09) è necessario che l'amministrazione abbia violato un termine contenuto in una legge o in un regolamento di diritto interno.
Invece, in tal materia, la normativa comunitaria detta termini che valgono per gli stati membri e non per le amministrazioni. In pratica, non fissa termini cui l'amministrazione avrebbe dovuto attenersi per risolvere il problema, ma si rivolge direttamente al legislatore nazionale affinché adotti “le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva europea 1990/70/CE entro il 10 luglio 2011” salvo la possibilità di proroga del suddetto termine “non superiore ad un anno”.
Sulla base di questa motivazione, nel caso in questione il Tar rigetta il ricorso per mancanza di una specifica norma di legge o regolamentare che imponga al Miur di adottare atti programmatici di indirizzo nei confronti dell'amministrazione periferica, volti a scongiurare il fenomeno del precariato.
Il Collegio, inoltre, fa presente che ai fini dell'ammissibilità del ricorso la ricorrente avrebbe dovuto promuovere un'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto ai sensi dell'art. 2 della legge numero 241 del 1990.
In pratica, avrebbe dovuto procedere all'impugnazione preliminare del silenzio rifiuto dell'amministrazione, formatosi dopo la diffida presentata a suo tempo dalla ricorrente medesima, così, in tal maniera, il giudice si sarebbe potuto pronunciare anche nel merito del ricorso.

Redazione

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