L’articolo 13-ter del “Decreto Crescita” (Dl n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012) stabilisce per il committente e per l’appaltatore l’obbligo di verificare l’esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva da parte dell’appaltatore o del subappaltatore.
Sul tema della responsabilità solidale negli appalti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso otto ottobre la circolare n. 40/E che fornisce dei chiarimenti sui due aspetti particolarmente critici della disposizione: la decorrenza dei relativi effetti e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell'Iva.
La norma prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul pagamento dell’Iva da parte dell’appaltatore o del subappaltatore nell’ambito del contratto, ma allo stesso tempo esclude dalla responsabilità l’appaltatore o il committente che acquisisce la documentazione fiscale relativa a questi versamenti.
Tali adempimenti fiscali sono esigibili solo dopo il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della norma, pertanto la certificazione deve essere richiesta solamente per i pagamenti fatti a partire dall’11 ottobre 2012 e esclusivamente in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della norma.
Inoltre, questi adempimenti possono essere certificati dai Centri di assistenza fiscale o da un professionista abilitato. In alternativa, precisa la circolare, è valida anche una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui l’appaltatore o il subappaltatore garantisce l’adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
In particolare, la dichiarazione sostitutiva deve:
– indicare il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’Iva per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
– indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
– riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
– contenere l’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
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