Notevoli e di gran rilievo le novità previste nella bozza di decreto legge sulla semplificazione al vaglio del Consiglio dei ministri.
Diverse le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici, innanzitutto per quel che riguarda la qualificazione delle imprese di costruzioni operanti nell'ambito della categoria OG 11 (impianti tecnologici). La bozza prevede che siano modificate le percentuali previste dal regolamento del Codice dei contratti pubblici di possesso di requisiti speciali previsti per tre categorie specialistiche (OS3, impianti idrici, OS 28, impianti termici e OS 30, impianti elettrici e telefonici). In particolare le percentuali passano dal 40% al 20% per la OS3, dal 70% al 40% per la OS 28 e per la OS 30.
Un'ulteriore novità riguarda i soggetti partecipanti alle gare di appalto: è prevista la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ossia le imprese appartenenti a un network ma che mantengono la propria individualità regolando i rapporti giuridici derivanti da una collaborazione stabile basata su obiettivi strategici.
Il decreto prevede che alle Ati aderenti al contratto di rete si applichi l'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, che detta le regole per la costituzione e il funzionamento dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari di concorrenti.
Va anche rilevato, però, che il decreto prevede il sorgere di eventuali problemi di adeguamento e coordinamento, dal momento che dispone espressamente che le disposizioni dell'articolo 37 trovano applicazione nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, «in quanto compatibili». Vengono anche modificate le percentuali per la cauzione definitiva: la norma di riferimento è l'articolo 113 del Codice dei contratti che stabilisce che la cauzione prestata sia progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Il decreto alza del 5% questa percentuale consentendo così alle imprese di avere un livello minore di impegni.
Un'altra novità riguarda la norma sulle opere in esercizio stabilendo che, anche prima del collaudo, l'esercizio protratto per oltre un anno produca, a certe condizioni, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20% da svincolare all'emissione del certificato di collaudo.
Viene modificata la norma del codice dei beni culturali che disciplina l'autorizzazione paesaggistica su immobili e aree vincolate rilasciata dalla regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente, eliminando il silenzio assenso decorsi 90 giorni. Si prevede che l'autorizzazione paesaggistica sia resa nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
Nel caso in cui siano decorsi inutilmente venti giorni senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, è direttamente l'amministrazione a provvedere sulla domanda di autorizzazione. Viene quindi eliminata la parte della precedente disposizione che prevedeva la facoltà di richiedere l'autorizzazione alla regione anche attraverso un commissario ad acta.
Una novità essenziale è quella che prevede l'eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli prevedendosi che il procedimento sia comunque concluso con l'adozione di un provvedimento espresso.
Viene soppressa la norma che consentiva di applicare le regole del procedimento per il rilascio del permesso di costruire anche ad interventi in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale.