Il Tar di Bologna, con sentenza n. 526 dello scorso 25 settembre, ha annullato l’ordinanza (dell’agosto 2011) del Comune di Poggio Renatico che autorizzava i cacciatori locali a catturare e abbattere i piccioni domestici presenti sul territorio comunale.
Il Tribunale osserva che il provvedimento del Comune deve essere qualificato come ordinanza “extra ordinem”, ossia “adottata sulla base degli straordinari poteri riconosciuti al sindaco in particolare situazioni di contingibilità e urgenza in materia di ordine e sanità pubblici”.
I giudici ritengono fondata la contestazione avanzata dalla Lega per l’abolizione della caccia (Lac) per cui l’ordinanza sia priva di motivazione, infatti, il provvedimento comunale non esprime chiaramente “quali siano gli effettivi pericoli per la salute pubblica attualmente e direttamente derivanti dalla presenza di tale specie anomale, nonché le ragioni per le quali tali pericoli non possono essere affrontati mediante gli ordinari strumenti” previsti dalla normativa.
Inoltre l’atto in questione non specifica altri elementi fondamentali, quale il numero di piccioni presenti sul territorio e il numero che è possibile abbattere, perché in eccesso.
Un ulteriore problema messo in evidenza dalla Lac è che, anche se si ritenesse legittimo l’ordine di abbattimento, l’ordinanza non potrebbe assolutamente autorizzare indistintamente tutti i cacciatori presenti sul territorio del Comune.
Una disposizione in tal senso, infatti, violerebbe la legge sulla caccia che affida a soggetti specifici l’abbattimento determinato di animali.
Questi specifici soggetti sono le guardie venatorie provinciali, che possono a loro volta avvalersi dei proprietari di fondi su cui si attuano i piani di abbattimento, le guardie forestali e le guardie comunali a condizione che tutti siano muniti della licenza di caccia.