Il Tar Campania, con la sentenza numero 4005 del primo Ottobre scorso, ha stabilito che dovrà essere l’attuale gestore della pizzeria a procedere alla rimossione della canna fumaria costruita abusivamente dai precedenti gestori.
I giudici, infatti, affermano che “in materia di demolizione la figura del responsabile dell’abuso non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l’opera ritenuta abusiva, ma si riferisce, necessariamente, anche a colui che di quell’opera ha la materiale disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato”.
L’ordine di demolizione, fra l’altro, è un atto di tipo ripristinatorio avendo esso la funzione di eliminare le conseguenze della violazione edilizia, attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi che consegue alla rimozione delle opere abusive.
Per tal motivo tale ordine deve essere rivolto a colui che abbia la disponibilità materiale dell’opera abusiva, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata.
Inoltre, l’ordine di abbattere la struttura non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento: il presupposto del provvedimento è soltanto la constatazione che l’opera è stata realizzata contro legge, si tratta dunque di atto dovuto e vincolato.
Infine, il Collegio ribadisce che la realizzazione della canna fumaria richieda il permesso di costruire, a meno che non sia davvero molto piccola.
Nel caso di specie la struttura è di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile e non si può considerare un elemento meramente accessorio oppure di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale. Per tale ragione quindi, è necessario che vi sia il titolo abilitativo.
Pertanto, al nuovo conduttore non resta altro che ottemperare all’ordine di demolizione.