Il Tar Lazio, con dispositivo numero 8521 del 16 Ottobre scorso, ha respinto il ricorso di Alitalia che chiedeva l'annullamento del provvedimento con il quale l'Antitrust ha imposto alla compagnia di liberare rotte sulla tratta Linate-Fiumicino entro il 28 ottobre.
Già in aprile l'Antitrust, chiudendo l'indagine conoscitiva sulle conseguenze della fusione fra la vecchia Alitalia e Airone, che nel 2008 aveva dato alla luce Cai, aveva stabilito che la nuova Alitalia sulla rotta Roma-Milano (Fiumicino-Linate) fosse in una situazione di monopolio.
Tale situazione, secondo l'Autorità, viola il principio della libera concorrenza, e per tale ragione aveva disposto che la compagnia dovesse rimuovere gli ostacoli cedendo slot e riducendo propri operatori su quella rotta entro il 28 ottobre 2012.
Secondo l'Autorità per la concorrenza è quindi “necessaria la presenza di un altro vettore aereo in grado di contendere” ad Alitalia-Cai i passeggeri che utilizzano i voli della prima mattinata e della tarda serata.
Contro il provvedimento dell'Antitrust, Alitalia sosteneva che con l'arrivo dei treni ad alta velocità esistesse piena sostituibilità tra treno ed aereo, e quindi ci fosse un'alternativa ai propri voli.
Una prima sconfitta dinanzi al Tar era già stata subita da Alitalia, il 5 luglio scorso, quando il Tribunale amministrativo regionale aveva bocciato la richiesta di sospensiva nei confronti del provvedimento dell'antitrust che obbligava la compagnia a presentare entro il 17 luglio il dettaglio delle iniziative atte a liberare gli slot (i diritti di atterraggio e decollo) necessari per aprire il mercato a un nuovo competitor.
Un atto necessario per consentire l'ingresso, entro il prossimo 28 ottobre, in occasione dell'avvio dell'orario invernale, di un nuovo concorrente.