Consiglio di Stato, mancata previsione di un requisito di dubbia rilevanza

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 5069 del 24 settembre 2012, accogliendo  il ricorso proposto da una società avverso la sentenza di primo grado n. 2799/2009 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, ha declarato che la mancata previsione nel bando di gara di un requisito di dubbia rilevanza non comporta automaticamente l'illegittimità degli atti di gara  qualora risulti che il concorrente  vittorioso sia comunque in possesso di quel requisito.
Nella fattispecie, la terza classificata ad una procedura negoziata aveva ottenuto dal Tar Puglia (con la sentenza su citata), l'annullamento degli atti della relativa gara. I giudici amministrativi pugliesi avevano accolto il ricorso della società in quanto il bando di gara non aveva previsto il requisito di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.
Il Collegio del CdS, investito dalla questione dalla società aggiudicataria, ha invece ritenuto di non condividere  la sentenza di primo di grado. Infatti  ha rilevato come il Tar Puglia non abbia considerato che l'aggiudicataria fosse in possesso dell’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali sia alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione, sia alla scadenza del termine per l’invio dell’offerta tecnica. Quindi ad avviso del Collegio, anche a voler ammettere che, “ai fini della gara in questione, fosse necessario il possesso di quel determinato requisito, non può tuttavia ritenersi che la mancata previsione del possesso di tale requisito in sede di lex specialis di gara comportasse ex se (e in modo del tutto automatico) l’illegittimità degli atti inditivi della procedura, nonché – per così dire: ‘a valle’ – di tutti gli atti di gara, sino all’aggiudicazione”, in quanto “l’automatismo di una siffatta conseguenza deve, infatti, essere escluso in tutti i casi in cui (come nel caso di specie) risulti che il concorrente risultato vittorioso fosse comunque in possesso di quel requisito”.
Inoltre aggiunge il Cds “opinando in senso diverso si determinerebbe una evidente violazione del principio di economicità che necessariamente deve presiedere alla gestione delle pubbliche gare”.

Redazione

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