Consiglio Ordine Dottori Commercialisti, elezioni a rischio annullamento

 

Il 15 e 16 novembre 2012 sono stati eletti nove componenti del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa e Modica: Presidente, Vicepresidente e sette Consiglieri.

Si è trattato di elezioni senza dubbio bizzarre, in quanto le uniche candidate alla rappresentanza del Consiglio dell’Ordine erano la lista I, per la componente Dottori Commercialisti, e la lista 1, per i Ragionieri Commercialisti. Le altre due liste candidate sono state infatti escluse dalla competizione elettorale.

Al di là del grave danno che le esclusioni hanno procurato all’espressione democratica del voto e, perciò, all’organo rappresentativo della categoria, ciò che salta all’occhio è l’illegittima interpretazione che il Presidente del Consiglio territoriale, con i provvedimenti di esclusione, e il Consiglio Nazionale, con un parere, hanno dato delle norme di legge.

L’esclusione è stata disposta perché, a loro dire, le liste presentate contenevano un numero di candidati inferiore rispetto a quello fissato nei commi 10 e 11 dell’art. 64 del d.lgs. n. 139 del 2005 e nell’art. 6 del Regolamento elettorale. Un’interpretazione sicuramente sui generis, dal momento che le disposizioni non stabiliscono né un numero minimo di candidati, né, tantomeno, prevedono la sanzione dell’esclusione delle liste.

Così come per le elezioni comunali e provinciali (d.lgs. n. 267 del 2000 e l. n. 122 del 1951), anche per quelle del Consiglio dell’Ordine il legislatore ha voluto escludere solo le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito dalla legge. Si tratta, quindi, di un numero massimo che non bisogna superare.

L’art. 11 del Regolamento elettorale e l’art. 64 del d.lgs. n. 139 del 2005 stabiliscono che in aggiunta al voto di lista è ammessa la facoltà di esprimere tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere, nel caso erano 4, e che in assenza di preferenze espresse, il voto va alla lista e ai primi 4 (dottori commercialisti) o 3 (ragionieri commercialisti) candidati. L’indicazione di un candidato in meno, pertanto, non può alterare il meccanismo del voto, confluendo quest’ultimo solamente ai primi quattro o ai primi tre candidati a consigliere. Piuttosto, riduce le possibilità di voto, determinando uno svantaggio per la lista con meno candidati: meno candidati si includono nella lista, meno possibilità di ottenere voti.

L’interpretazione secondo Costituzione della procedura per la presentazione delle liste impone di dare priorità all’interesse alla stabilità del risultato elettorale, soprattutto quando, come nel caso, le prescrizioni di legge non contengono nel dettaglio le modalità da seguire per la presentazione delle liste . Nel caso di specie, tra l’altro, il numero dei candidati era pari a quelli da eleggere e come più volte ricordato dalla giurisprudenza amministrativa “Nel vigente sistema è legittimo presentare liste comprendenti tanti candidati quanti sono i seggi da assegnare”.

Il Ministero della Giustizia, intervenendo sulle elezioni in questione, seppur a livello nazionale, ci ricorda del resto che l’interpretazione che tiene conto dei principi costituzionali impone, in definitiva, di garantire il rispetto del principio di uguaglianza e di massima partecipazione alla competizione elettorale, momento di espressione dei principi di democrazia che anche gli ordinamenti professionali devono osservare.

La presentazione di liste di candidati nelle competizioni elettorali è, infatti, una delle manifestazioni tipiche ed essenziali di partecipazione, che si esprime in modo collettivo nei Consigli dell’Ordine, quali formazioni sociali considerate dall’art. 2 e 48 e ss. della Costituzione.

Si tratta di principi che il Consiglio Nazionale ben conosce, ma, e non si sa il perché, non utilizza nel caso di Ragusa e Modica.

Esistono, infatti, dei precedenti sul punto. Quello più recente, riguarda il Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, il quale ha riammesso alla competizione elettorale una lista esclusa dall’Ordine territoriale, composta da un candidato in meno rispetto alle altre liste.

Lo scorso 9 novembre, infatti, il Consiglio Nazionale, ha confermato l’esclusione di un candidato deliberata dal Consiglio territoriale per mancanza del requisito dell’elettorato passivo, ma ha riammesso la lista dei Ragionieri Commercialisti alla competizione elettorale. A Roma, quindi, il Consiglio Nazionale ha ammesso la presentazione di una lista con un numero di candidati identico alla lista 2, esclusa a Ragusa senza un serio perché.

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 29 novembre 2012, all’indirizzo http://www.leggioggi.it/2012/11/29/elezioni-ordine-dottori-commercialisti-liste-escluse-senza-un-perche/

Carmelo Giurdanella

Avvocato, patrocinante presso le giurisdizioni superiori, fonda nel 1990 lo studio legale<a href="http://www.giurdanellaepartners.it/"> Giurdanella & Partners</a>, nel 1998, la rivista di diritto amministrativo Giurdanella.it e nel 2011 la rivista giuridica LeggiOggi.it. Docente di diritto amministrativo e degli appalti pubblici, è direttore scientifico del CeSDA - Centro Studi di Diritto Amministrativo, del DAE (Conferenza nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico). Autore di numerosi libri e pubblicazioni in tema di diritto amministrativo, diritto degli appalti e contratti pubblici, diritto pubblico dell'informatica.