Il 28 novembre si svolgerà a Palazzo Spada la votazione che porterà alla designazione del magistrato “in quota” giurisdizione amministrativa che dovrà sostituire Alfonso Quaranta in Corte Costituzionale per i prossimi nove anni. Abbiamo chiesto al Dott. Giampiero Lo Presti, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, alcuni chiarimenti sulle modalità di nomina e soprattutto sul collegio che andrà a designare il futuro giudice costituzionale.
Secondo l’art. 2, comma 1, della l. n. 87 del 1953 (“norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”), “i giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti: a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione; b) uno da un collegio del quale fanno parte il Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato; c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i vice procuratori generali della Corte dei conti”.
Per cui, per quanto riguarda la magistratura amministrativa, stando alla lettura della legge, nessun ruolo viene riconosciuto in questa procedura ai magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali.
Lei, che presiede l’ Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, si è già espresso in passato a favore del riconoscimento di un diritto di elettorato attivo e passivo dei giudici TAR. Quali argomentazioni pone a suffragio di tale posizione?
La norma che lei ha richiamata è precedente alla data di emanazione della legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali e si colloca in un momento storico in cui la realtà della giustizia amministrativa si risolveva unicamente nella giurisdizione in unico grado del Consiglio di Stato.
Ciò che sostengo è la necessità di una interpretazione estensiva o evolutiva – alla stessa maniera di quanto è stato fatto con riferimento ad altre disposizioni di legge emanate precedentemente all’istituzione dei Tar , come per quelle che regolano la nomina dei componenti della Commissione Tributaria Centrale – riconoscendo ai magistrati amministrativi di primo grado lo stesso diritto di elettorato attivo e passivo che la norma riconosce ai consiglieri di Stato.
Per adeguare la legge all’istituzione dei Tar, servirebbe dunque un’interpretazione estensiva della stessa. Ma un’interpretazione del genere, non rischierebbe di essere costituzionalmente illegittima, essendo l’art. 135 Cost., commi 1 e 2, a prevedere espressamente il requisito della giurisdizione superiore sia per l’elettorato attivo che per quello passivo?
I TAR costituiscono una giurisdizione superiore alla stessa stregua della Corte dei Conti. I magistrati amministrativi sono selezionati attraverso un concorso di secondo grado esattamente come quelli della Corte dei Conti ai quali viene riconosciuto dalla legge pieno diritto di elettorato attivo e passivo.
Per di più , l’applicazione letterale della legge fa sì che i giudici dei TAR siano gli unici giudici dell’ordinamento giuridico italiano a non potere esprimere un proprio rappresentante in seno alla Consulta; il che risulta ancor più grave oggi, dopo che la stessa Corte Costituzionale ha chiarito come alla separazione dei ruoli fra giudici dei Tar e Consiglieri di Stato corrisponda una diversità di funzioni che diventa quasi una diversità ontologica fra la figura del giudice dei TAR, addetto all’esercizio esclusivo della giurisdizione, e quella del consigliere di stato, giudice e consulente del principe.
In questo quadro, devo tuttavia registrare con convinta soddisfazione la recente candidatura del Presidente Coraggio che, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio di Presidenza, al vertice di tutta la giustizia amministrativa, riesce ad assumere una valenza simbolica, oltre che politica, di piena rappresentatività di tutta la magistratura amministrativa.
In occasione del suo insediamento il Presidente Coraggio fece importanti dichiarazioni sulla importanza dell’unità della giurisdizione amministrativa e sono sicuro che anche la sua futura azione al vertice dell’Istituto sarà orientata in questa direzione.
I giudici Tar non fanno parte della “suprema magistratura amministrativa”, come previsto dalla norma. Non pensa dunque che, in astratto, anche i giudici dei Tribunali o delle Corti d’Appello potrebbero avanzare una simile pretesa?
Il problema è sempre lo stesso. I giudici ordinari fanno parte di un unico ruolo e svolgono tutti la medesima funzione giurisdizionale, sia pure nei diversi gradi del giudizio. La giustizia amministrativa resta ancorata ad un sistema arcaico di separazione dei ruoli fra giudici di primo e di secondo grado i quali ultimi cumulano funzioni giurisdizionali e di consulenza.
In questi giorni è pendente davanti al Tar Palermo un ricorso proposto dai componenti “laici” del del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per l’annullamento del decreto n. 56 del 10 ottobre 2012 del Presidente del Consiglio di Stato che, nel definire la composizione del collegio che dovrà procedere all’elezione di un giudice della Corte Costituzionale, li esclude. Quali sono i criteri di composizione di questo collegio? E che discrezionalità o potere ha il Presidente del Consiglio di Stato in merito?
Il diritto di elettorato spetta ai magistrati del Consiglio di Stato. In questa logica è stato escluso l’elettorato attivo dei componenti laici del CGA, che non hanno uno status pienamente equiparabile a quello dei magistrati del Consiglio di Stato.
Vedremo l’esito del giudizio.
Noto che, mentre la stragrande maggioranza dei magistrati amministrativi di carriera, che esercitano la funzione giurisdizionale in primo grado, sono esclusi dal diritto di elettorato, attivo e passivo, oggi si discute di un riconoscimento di questo diritto ai componenti laici del CGA di nomina politica e con un mandato a termine.
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 19 novembre 2012, all’indirizzo http://www.leggioggi.it/2012/11/19/corte-costituzionaleesclusi-giudici-tar-figli-di-un-dio-minore/