Il Tar Lazio con sentenza n. 8015 del 21.09.2012, su ricorso presentato da una società per l'annullamento del verbale di gara con cui era stata esclusa da una procedura di gara, ha chiarito se sia essenziale o meno indicare la durata delle operazioni verbalizzate.
La società ricorrente contestava la propria esclusione da una gara e tra i vari motivi di ricorso indicava la violazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di verbalizzazione analitica delle operazioni di gara per la mancata annotazione dell’orario di apertura e di chiusura dei lavori.
Il Tar del Lazio che ha respinto il ricorso ritenendo l'esclusione della ricorrente legittima poiché essa nel redigere e presentare la propria proposta commerciale, ha violato le prescrizioni della lettera di invito circa il contenuto identificativo (essenziale) che la stessa avrebbe dovuto avere a mente della lex specialis, ha chiarito anche la questione circa l'annotazione nel verbale della durata delle operazioni di gara.
Al riguardo ha precisato che quest'ultima in alcuni casi può essere considerata un elemento essenziale, in altri casi invece può risultare superflua. Infatti secondo la giurisprudenza amministrativa "In materia di gare pubbliche di appalto l'indicazione della durata delle operazioni verbalizzate (e, quindi, dell'orario di inizio e di chiusura della seduta collegiale) in alcuni casi può essere considerato un elemento essenziale (ad esempio, per i verbali delle commissioni di concorso, perché tale dato può essere necessario per controllare la ponderatezza delle relative determinazioni); in altri casi, cioè nelle ipotesi in cui si evince altrimenti che la valutazione sia stata attenta e ponderata può risultare, invece, superflua. In sostanza le lacune del verbale possano causare l'invalidità dell'atto verbalizzato solo nel caso in cui esse riguardino aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza; mentre quelle che riguardano aspetti diversi e non determinanti danno luogo a mere irregolarità formali non idonee a comportare l'illegittimità dell'atto che tali omissioni presenti" (Cons. Stato V, 22.2.2011 n. 1094).
Ad avviso dei Giudici amministrativi laziali il caso di specie rientra nella seconda categoria dei casi in quanto la mancata indicazione dell’orario degrada a mera irregolarità non potendosi seriamente revocare in dubbio, in mancanza di concreti indizi di segno contrario, l’attendibilità della determinazione amministrativa ovvero la ponderatezza del relativo esame svolto dalla commissione.