Tar Lombardia: dl Cresci Italia, resta salvo il limite di distanza tra farmacie

 

Il Tar Milano con la sentenza numero 2313 del 13 settembre scorso ha confermato che,con il Dl Cresci-Italia, resta valido il limite minimo di 200 metri per la distanza fra esercizi. Nel caso specifico tra nuova farmacia e farmacie già aperte.

Il Tribunale accoglie così il ricorso di un farmacista e boccia il provvedimento dell’Asl che autorizzava il trasferimento dell’esercizio gestito da un concorrente, in uno stabile che ricade nella sua zona di competenza, peraltro nel pieno centro di Milano.

Nonostante la liberalizzazione, infatti, sopravvive la programmazione territoriale delle farmacie: la riforma dell’ordinamento di categoria introdotta dal decreto 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, fa salve numerose norme preesistenti, fra cui quella di cui all’articolo 1, comma 4, legge 2 aprile 1968 n. 475 secondo cui “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale ,deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.”

Inoltre, col il Dl Cresci-Italia, non si può più parlare di “pianta organica” delle farmacie e della procedura ad essa correlata. Si precisa che la localizzazione ora “è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte,, dovendo soltanto assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L'individuazione delle “zone” può dunque avvenire in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti)”. L'unico limite come già enunciato resta solamente quello del rispetto, da parte di una nuova farmacia, della distanza minima di 200 metri dalle farmacie aperte.

Redazione

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