Con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che "in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice."
Nella specie, il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza del T.a.r. Campania n. 3029 del 1 giugno 2009, con la quale era stato giudicato carente del requisito del titolo di laurea richiesto dal concorso di cui si controverteva, in quanto munito del diploma di laurea in ingegneria civile non equipollente ex lege, (ad avviso dei giudici campani), a quello in ingegneria per l’ambiente ed il territorio richiesto dal bando.
Il caso quindi sottoposto all'esame dei Giudici di Palazzo Spada, riguardava la questione se la laurea specialistica (nel nuovo ordinamento universitario) o il diploma di laurea (nel previgente ordinamento universitario) in «ingegneria civile» siano equipollenti ex lege a quella in «ingegneria per l’ambiente e il territorio» in relazione all’accesso ai pubblici concorsi.
Ad avviso dei Giudici amministrativi di secondo grado, "quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni".
Pertanto, il CdS, non avendo rinvenuta alcuna norma che abbia equiparato il corso di laurea in "ingegneria civile" a quello in "ingegneria per l’ambiente e il territorio", ha respinto il ricorso in appello, confermando la sentenza di primo grado dei giudici campani.
Qui il testo integrale della sentenza