Esame Avvocato 2012. Parere civile, traccia 2. Una possibile soluzione

TRACCIA
Alla morte di Mevia in Roma, si apre la successione fra i coeredi Tizio Caio e Sempronio figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l’eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l’assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l’esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisamente ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l’acquisto di un appartamento nella zona di Roma che “Sempronio Preferisce” e l’acquisto di un servizio di posate in argento.
Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l’istituto del prelegato l’eventuale azione di riduzione per lesione.

Esempio di svolgimento

La risoluzione del caso in esame merita preliminarmente brevi cenni sull’istituto del testamento olografo, in particolare sulla validità del prelegato in esso contenuto, nonché sull’azione di riduzione per lesione della legittima testamentaria.
La forma del testamento olografo è prevista dall’art. 602 c.c.. Per la sua redazione e validità, è sufficiente che il testamento sia interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone. Se il testamento non è autografo, è nullo; inoltre, deve essere datato, cioè contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione; ed infine deve essere sottoscritto dal de cuius ovvero firmato al termine delle disposizioni (Cass. Civ. 27 ottobre 2008 n. 25845).
Il legato, invece, è una disposizione testamentaria a titolo particolare in base alla quale un soggetto (legatario) succede in uno o più rapporti determinati. La disposizione testamentaria può contenere in se uno o più legati in favore di terzi.
Il prelegato, a differenza del legato, è un legato a favore di un erede ed allude al fenomeno in forza del quale il legatario che sia anche erede ha diritto di conseguire per intero quanto previsto a suo favore dalla disposizione a titolo particolare in prededuzione e, in aggiunta, la propria quota di eredità (assegnatagli per testamento o dalla legge). Così come il legato, il prelegato può costituirsi in un legato di genere disciplinato dall’art. 653 c.c. ed avente ad oggetto sia beni mobili che immobili.
Tale legato per la sua stessa natura rientra nei c.d. legati obbligatori in quanto non è immediatamente traslativo di un diritto ereditario, ma conferisce al legatario un diritto di credito ad una determinata prestazione nei confronti dell’onerato. Parlando dell’oggetto di legato è opportuno ricordare che questo, oltre che essere possibile e lecito, deve essere determinato o determinabile.
Per questo carattere della determinatezza, l’oggetto del legato generico non può essere troppo indefinito; occorrere che non si tratti di un “genus summum” giacché in tal caso si cadrebbe nella nullità sancita dall’art. 632 c.c. e restando nell’altrui arbitrio la determinazione dell’oggetto del legato.
Con riferimento al legato di immobile genericamente indicato, in particolare, giurisprudenza costante ritiene che tale legato sia valido solo se accompagnato dalla determinazione del suo valore. Il valore dell’immobile, quindi, assume una rilevanza importante al fine della determinazione del genus, al pari di altri elementi idonei ad individuare l’oggetto del legato.
Inoltre, qualora poi la successiva determinazione del valore dell’immobile dato in legato vada ad oltrepassare la disponibilità dell’asse ereditario nonché della quota di legittima spettante agli eredi, questi ultimi potranno avvalersi dell’azione di riduzione.
Tale azione ha lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario che agisce in riduzione e, conseguentemente, far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni le quali hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre.
Ebbene, fatto salvo il diritto di Tizio e Caio di adire le sedi competenti per verificare la veridicità del testamento olografo di Mevia, nel caso posto alla nostra attenzione, Mevia con testamento olografo, disponeva in favore di Sempronio un prelegato avente ad oggetto l’acquisto di un immobile in Roma con la dicitura che “Sempronio preferisce” e l’acquisto di un servizio di posate in argento. E’ pacifico che la mera dicitura così come riportata indica come oggetto del prelegato sia un bene mobile che un bene immobile indeterminato, in quanto non si fa riferimento ad alcun valore economico corrispondente. Per tale motivo il prelegato in oggetto potrebbe rientrare nell’ipotesi di nullità sancita dall’art. 632 c.c..
Qualora invece si ritenga che tale disposizione speciale sia valida, Sempronio nello scegliere l’immobile da acquistare ben potrebbe optare per uno di un valore eccessivamente oneroso tale da ledere le quote di legittima spettanti agli altri eredi (Tizio e Caio). Inoltre, siccome il prelegato, in se stesso, denota un generico intento preferenziale del testatore, e non vale a sottrarre i beni che lo costituiscono all’azione eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legittimari ed alle conseguenti riduzioni proporzionali di cui all’art. 558, comma 1, c.c. (Cass. civ., 29/12/1970, n. 2776), Tizio e Caio potranno far valere il loro diritto attraverso l’azione di riduzione facendo dichiarare giudizialmente inefficace il prelegato in favore di Sempronio in quanto lesivo della quota di legittima.

Altra possibile soluzione del parere, sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it all'indirizzo http://www.leggioggi.it/2012/12/11/esame-avvocato-2012-parere-civile-traccia-2-possibile-soluzione/

Redazione

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