In tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, il criterio principale resta quello della sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato. E ciò anche in caso di lotta alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. L’unica deroga possibile è quando il criterio principale è sostituito da quello inerente gli effetti “diretti” dell’atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso in un diversa circoscrizione territoriale di Tribunale amministrativo regionale.
E' quanto emerge dall’ordinanza n. 33/2012, emessa dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui "Qualora col medesimo ricorso siano impugnati un provvedimento interdittivo (emesso da un Ufficio territoriale del Governo su sollecitazione di una amministrazione aggiudicatrice) e un conseguente diniego di autorizzazione al subappalto (emesso dalla medesima amministrazione, i cui atti hanno effetti limitati nella circoscrizione di un t.a.r.), sussiste la competenza territoriale inderogabile del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione aggiudicatrice, poiché il provvedimento interdittivo ‘esaurisce’ i suoi effetti nel procedimento che conduce al diniego di autorizzazione, sicché si applica il criterio principale del riparto della competenza territoriale inderogabile, cioè quello della sede della autorità che ha emesso l’atto impugnato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del codice del processo amministrativo (nella specie, la sentenza ha ravvisato la competenza del t.a.r. per la Puglia, e non quella del t.a.r. per il Lazio, a decidere il ricorso proposto avverso il provvedimento interdittivo, emesso dall’Ufficio territoriale del Governo di Messina, e il conseguente diniego di autorizzazione al subappalto, emesso da una società titolare di pubbliche funzioni, avente sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo per la Puglia)".
Pertanto si erra nell'adire il Tar Lazio per una gara d’appalto bandita in Puglia dove scatta il divieto di subappalto per effetto di un’informativa antimafia del prefetto di Messina. Competente a conoscere della controversia su entrambi i provvedimenti è il Tar Puglia, vale a dire quello della Regione dove ha sede la stazione appaltante. E ciò al di là dell’interdittiva antimafia, che proviene dalla prefettura di un’altra area del Paese. Lo stop del prefetto, infatti, l’interdittiva antimafia opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti “diretti” nell’esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest’ultimo è costituito e si svolge.
Il testo integrale dell'ordinanza n. 33/2012 dell'Ad. Plen. Consiglio di Stato